Controlli impianti elettrici incentivati dal GSE

Il decreto dello Sviluppo Economico

Il Dm Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014 regola gli incentivi, percepiti per la realizzazione di un nuovo impianto, attraverso il GSE, ovvero il gestore dei servizi energetici. Questa azienda ha il compito di offrire differenti incentivi per la produzione elettrica pulita come energia solare, eolica, biomassa, geotermica e marina. Gli incentivi vengono regolati tramite l'art 42 del decreto legislativo numero 28 del 2011, questo definisce le principali regole per la richiesta dell'incentivo GSE, tra cui i soggetti preposti agli eventuali controlli, il ruolo di sostegno dei gestori, la programmazione dell'attività del controllo, le relative modalità, le varie violazione che faranno decadere l'incentivo, la restituzione dell'incentivo già erogato. Il decreto specifica che gli incentivi si rivolgono unicamente ad impianti di energia di fonte rinnovabile incentivati dal GSE, gli impianti invece di erogazione di energia di tipo termico non sono considerati all'interno di questo decreto, verranno successivamente disciplinati tramite qualche riforma.
Controlli impianti elettrici incentivati dal GSE


Controlli sugli impianti di energia rinnovabili

Controlli sugli impiantiIl soggetto che avrà il compito di disciplinare ed eseguire i relativi controlli sugli impianti elettrici rinnovabili è il GSE, che può richiedere supporto tecnico di agenzie terze dotate di una specifica competenza oppure da società controllate. I gestori di rete avranno il compito di supporto operativo ovvero di analizzare i dati dei relativi impianti, calcolando sia il totale della potenza erogata che l'entità della sua misura, e di verificare i relativi contatori e alla loro corretta lettura. Nel decreto sono inoltre previsti dei controlli documentali solo per il 50 % delle nuove istanze avanzate per l'incentivo, ed il 15 % per le istanze riguardanti impianti già attivati precedentemente. Oltre ai suddetti controlli di tipo documentali, sono previsti dei sopralluoghi sul 10 % della potenza totale di tutti gli impianti che hanno ricevuto l'incentivo, alcuni potranno avvenire anche senza preavviso.

Il controllo per sopralluogo solitamente è comunicato con preavviso tramite raccomandata o tramite la ricezione di un e-mail di posta elettronica confermata e certificata, la suddetta lettera dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie per il sopralluogo, tra cui l'ora e la data ed i dati dell'incaricato ad effettuare il controllo.

Il titolare dell'impianto ha il diritto di presenziare durante il controllo da parte dell'ufficiale incaricato, dovrà collaborare attivamente per assicurarsi la corretta conclusione del sopralluogo. Se il titolare è impossibilitato a presentarsi durante il controllo potrà delegare un suo incaricato. La raccomandata del sopralluogo inoltre conterrà tutta la documentazione che dovrà essere presentata successivamente al GSE. L'incaricato durante il controllo avrà il compito di verificare la corretta funzione di tutti gli impianti per la produzione dell'energia, la strumentazione di misurazione, la sua corretta stima ed i documenti relativi all'impianto.

La conclusione del procedimento di sopralluogo viene definita tramite un atto che verifica la piena conformità dell'impianto secondo le direttive del GSE oppure può individuare determinate violazioni che dovranno essere regolarizzate al fine di ottenere l'incentivo.

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Controlli impianti elettrici incentivati dal GSE: Violazione del GSE

E' possibile che durante uno o più controlli, sia di tipo documentale che durante un controllo di sopralluogo, il GSE possa riscontrare uno o più violazioni relative al regolamento del decreto legge, in questo caso vi è automaticamente il rigetto dell'istanza di incentivo o la restituzione dell'incentivo oltre somme già precedentemente ricevute. Le principali violazioni sono contenute all'interno dell'allegato 1 del decreto ministeriale del 31 gennaio 2014 e sono: presenza o mancanza di documenti veritieri, la mancanza di disponibilità di documentazione che deve essere tenuta in presenza dell'impianto, comportamenti di tipo ostativo da parte del proprietario dell'impianto durante un sopralluogo, assenza di uno o più requisiti per la richiesta dell'incentivo.

Esistono altri casi di violazione regolamentati dalla norma la quale prevede la possibilità di non perdere l'incentivo ma solamente restituire le somme percepite erroneamente, questo può capitare in presenza di impianti con potenza di 20 kw che comportano delle variazioni inferiori rispetto ad impianti con potenza superiore.

Il GSE dopo aver redatto il provvedimento che comporta la conclusione dell'atto di controllo, trasmette all'ente le attività che comportano una violazione, in modo tale che oltre alla eventuale perdita dell'incentivo si applichino anche sanzioni pecuniarie stabilite ai sensi dell'art 2 della legge 481 del 1995.


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