Solitamente i comuni hanno dei prestampati che dovranno essere opportunamente compilati. La comunicazione deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori presso l'ufficio tecnico: questo documento si differenzia da una normale CIL in quanto è accompagnata da una relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato. La documentazione da produrre all'atto delle presentazione della CILA riguarda la comunicazione vera e propria firmata sia dal proprietario che dal tecnico che ha redatto il progetto, la relazione asseverata sopra menzionata, il progetto con la situazione di fatto e quella che risulterà a lavori ultimati con l'indicazione degli stati intermedi di lavorazione e, da ultimo, i dati della ditta che si occuperà della realizzazione dei lavori nonchè del responsabile di progetto e di lavori. A seguito della riforma, dovrà essere il comune a doversi occupare di acquisire questi documenti anche se è rimasta tuttora in uso, l'abitudine da parte delle amministrazioni comunali di richiedere tutta la documentazione direttamente al committente.
Questo documento assume notevole importanza nell'economia dei lavori di ristrutturazione da effettuare in quanto su questo si basano tutta una serie di dichiarazioni effettuate dal tecnico. Questi infatti dichiara sotto la sua responsabilità innanzitutto di non avere rapporti di dipendenza nè con il committente i lavori nè con l'azienda esecutrice dei lavori, che i lavori stessi sono effettuati nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e degli strumenti urbanistici e soprattutto che non richiedono il rilascio di nessun titolo abilitativo. La novità più importante introdotta dalla semplificazione riguarda l'inizio dei lavori che possono iniziare immediatamente. Tutto ciò rientra nelle maggiori responsabilità che sono assegnate al tecnico redattore della relazione che ha assorbito con la nuova normativa parte delle competenze tipiche dell'ufficio tecnico soprattutto in termini di redazione della relazione tecnica asseverata ed all'assenza del silenzio assenso da parte del comune. In ogni caso è possibile trovare delle divergenze tra comune e comune: a titolo di esempio si comunica che il comune di Roma non richiede più la presenza nella CILA della relazione tecnica asseverata.
Per la presentazione della CILA non sono previsti oneri accessori non essendo un titolo abilitativo. Nonostante ciò, molti comuni applicano dei diritti di segreteria con costi che possono arrivare intorno ai 250 euro. A questa spesa deve poi essere aggiunto il compenso del tecnico che redige la relazione per la quale non sono più previste le tariffe minime degli ordini professionali. Il tecnico deve essere un professionista iscritto all'albo il quale dovrà essere in possesso di partita IVA ed emettere apposita fattura al termine della relazione. La fattura può essere portata in detrazione a condizione che i lavori rientrino tra quelli per i quali è prevista la detraibilità tra il 55 ed il 65%. Nel caso non si presenti la CILA è prevista una sanzione pecuniaria pari a euro 1000. Questa sanzione è ridotta a 333 euro se il proprietario spontaneamente durante l'esecuzione dei lavori effettua la presentazione della CILA. E' opportuno pertanto seguire scrupolosamente le indicazioni in materia e soprattutto dichiarare tutti gli interventi che modificano l'immobile per evitare problemi in fase di successiva compravendita.
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