Cartellonistica di cantiere

Materiali per Edilizia

Cartellonistica di cantiere

Se stai pensando di effettuare dei lavori di ristrutturazione all'interno della tua abitazione dovrai provvedere a sistemare in un posto ben visibile all'esterno della casa la cartellonistica di cantiere. Questo è quanto prevede l'articolo 27 comma 4 del DPR 380/2001

di Redazione

10 gennaio 2014

Dimensioni della cartellonistica di cantiere

Mentre se si tratta di opere private le dimensioni del cartello saranno stabilite nel contratto di appalto, se i lavori eseguiti sono pubblici anche le dimensioni del cartello vengono stabilite dalla legge. A determinare tali misure provvede la Circolare N.1729/UL del 1 giugno 1990 del Ministero del Lavori Pubblici. Questo cartello dovrà misurare infatti un metro di larghezza e due metri di altezza.

Cosa deve contenere la cartellonistica di cantiere

Un cartello di cantiere correttamente compilato dovrà contenere la tipologia di intervento che andremo ad eseguire e le relative autorizzazioni o permessi di costruire ottenuti, l'importo totale dei lavori e la sua modalità di realizzazione specificando se si tratta di lavori svolti in economia o con la formula chiavi in mano. Dovrà inoltre contenere le indicazioni anagrafiche e di residenza del proprietario dell'immobile e dell'impresa esecutrice dei lavori. Questi ultimi dati devono contenere, oltre alla ragione sociale dell'impresa, anche la sede legale, il codice fiscale, il numero di partita IVA, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, la matricola INPS e la posizione INAIL. Tutti questi dati riportati per l'impresa esecutrice dei lavori devono essere riportati anche per le eventuali imprese che hanno il subappalto anche solo della parte relativa ad impianti tecnici, i dati anagrafici del progettista architettonico, del progettista delle strutture e di quello degli impianti. Il nome del direttore dei lavori e dell'eventuale direttore o dell'ispettore di cantiere. Per quanto riguarda la sicurezza invece i dati da riportare sul cartello sono i dati anagrafici di colui che coordina la progettazione e di colui che ne coordina l'esecuzione dei lavori. Le ultime due indicazioni obbligatorie sono il nome del direttore di cantiere e dei responsabili delle eventuali imprese subappaltatrici. Se si tratta di lavori pubblici l'elenco delle informazioni da riportare prosegue. Occorre infatti procedere alla scomposizione dell'importo totale dei lavori e indicare quanto è da imputare alle opere a base d'asta e quanto agli oneri di sicurezza. Occorre, inoltre, indicare la categoria del lavoro eseguito, la percentuale applicata in ribasso al prezzo d'asta, i dati del responsabile del procedimento e i tempi di durata dei lavori.

Le disposizioni che regolano la cartellonistica di cantiere e le sanzioni

Le disposizioni legislative che regolano le dimensioni, la collocazione e le indicazioni da riportare nella cartellonistica di cantiere sono: - l'articolo 27 comma 4 del Decreto Presidente della Repubblica n. 380/2001 che pone l'obbligo di conservare in cantiere tutta la documentazione relativa alla Concessione Edilizia e di apporre tutti gli estremi di tale Concessione nella cartellonistica di cantiere da posizionare in prossimità del cantiere in cui vengono effettuati i lavori. Questa disposizione prevede anche l'obbligo di porre il cartello in maniera visibile, sanzionando una sua eventuale mancanza o apposizione in maniera non corretta e determina una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 10.329 euro per la mancata osservanza di tale disposizione normativa; - la circolare numero 1729/UL emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 1 giugno 1990 che stabilisce quali devono essere le dimensioni della cartellonistica di cantiere per le opere pubbliche, obbligando alla dimensione minima di un metro di larghezza e due metri di altezza; - il decreto legislativo numero 507/1993 che all'articolo 17 regola le dimensioni minime dei cartelli per non incorrere nell'obbligo di pagamento delle imposte pubblicitarie in mezzo metro quadrato. Ciò significa che per evitare sanzioni o contestazioni e ricorsi è opportuno, nel caso di cartellonistica di cantiere da adottare superiore a mezzo metro quadrato, informarsi bene e verificare con attenzione quali sono le norme vigenti in materia di cartellonistica di cantiere nel comune dove si effettuano i lavori. Infatti vi sono alcuni regolamenti locali o alcuni funzionari che improvvisano l'interpretazione di questa disposizione e considerano la cartellonistica di cantiere come cartellone pubblicitario, sanzionando il committente per un eventuale mancato pagamento dell'imposta di pubblicità.

Domande frequenti

  • Quali sono le dimensioni obbligatorie del cartello di cantiere?
    Per le opere pubbliche, le dimensioni sono rigidamente fissate dalla Circolare N.1729/UL del 1990 del Ministero dei Lavori Pubblici: il cartello deve avere almeno un metro di larghezza e due metri di altezza. Per le opere private, le dimensioni non sono dettate direttamente dalla legge nazionale ma vengono stabilite contrattualmente tra le parti. È fondamentale rispettare queste misure per evitare contestazioni burocratiche e garantire la corretta visibilità delle informazioni richieste durante i lavori edili.
  • Cosa deve contenere obbligatoriamente il cartello informativo di cantiere?
    Il cartello deve includere la tipologia di intervento, le autorizzazioni edilizie, l’importo totale e la modalità di esecuzione (economia o chiavi in mano). Sono obbligatori i dati anagrafici completi del proprietario, dell’impresa esecutrice (con P.IVA, REA, codici fiscali e matricole INPS/INAIL) e di eventuali subappaltatori. Devono figurare anche i nomi e i contatti del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza e del direttore di cantiere. In caso di lavori pubblici, si aggiungono dettagli sulla base d’asta e sugli oneri di sicurezza.
  • Quali sanzioni si rischiano per la mancata esposizione del cartello?
    La violazione dell’articolo 27 comma 4 del D.P.R. 380/2001 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 10.329 euro. La norma impone non solo la presenza fisica del cartello in un punto ben visibile presso il cantiere, ma anche la corretta compilazione di tutti i dati richiesti. L’assenza del cartello o la sua esposizione errata sono considerate infrazioni gravi, poiché impediscono il controllo pubblico sulle legittimità dei lavori e sulla trasparenza delle figure professionali coinvolte nel progetto edilizio.
  • Come evitare problemi legati all’imposta di pubblicità sui cartelli?
    Il D.Lgs. 507/1993 stabilisce che i cartelli inferiori a mezzo metro quadrato sono esenti dall’imposta di pubblicità. Tuttavia, se il cartello supera questa superficie, potrebbe essere assimilato a un’insegna pubblicitaria soggetta a tassazione locale. Poiché alcune amministrazioni comunali interpretano diversamente questa norma, è consigliabile verificare il regolamento locale specifico prima della posa. Informarsi preventivamente evita sanzioni impreviste per mancata dichiarazione o pagamento dell’imposta, distinguendo chiaramente la natura informativa del cartello da quella promozionale.