Calcolo imu seconda casa

Agenzia delle Entrate: calcolo IMU seconda casa

Mentre nella maggior parte dei casi per l'abitazione principale e relative pertinenze l'Imposta Municipale Unica non deve più essere versata, per gli immobili a disposizione è previsto ancora l'obbligo di pagamento. Una circolare del Ministero del Tesoro stabilisce quali sono i criteri per stabilire se si tratti di abitazione principale o di seconda casa, con delle piccole modifiche rispetto a quanto precedentemente previsto per l'ICI. Un esempio abbastanza frequente è rappresentato dall'immobile di proprietà dei genitori concesso in uso gratuito ai figli. Per quanto riguardava l'ICI questo fabbricato godeva degli stessi benefici dell'abitazione principale, mentre per l'IMU deve intendersi immobile a disposizione. L'aliquota da applicare sarà quella stabilita dal proprio Comune per la seconda casa e non potrà godere delle detrazioni previste, anche se i genitori non possiedono nessun altro fabbricato sull'intero territorio nazionale.
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Formula calcolo IMU seconda casa

Calcolo IMU Il saldo IMU seconda casa è previsto entro il 16 dicembre dell'anno solare a cui l'imposta si riferisce. Per calcolare l'importo esatto da versare occorre avere la rendita catastale dell'immobile, che può essere rilevata dal contratto di compravendita oppure prelevata direttamente online dal sito dell'Agenzia delle Entrate. La rendita dovrà essere moltiplicata per 1,05. L'importo rivalutato andrà successivamente moltiplicato per 160, in modo tale da avere la base imponibile IMU a cui applicare successivamente l'aliquota deliberata dal Comune in cui è situato l'immobile. Trattandosi di seconda casa non sono previste detrazioni, per cui dalla somma ottenuta sarà sufficiente sottrarre quanto già versato nel mese di giugno a titolo di acconto per sapere con esattezza quanto è l'importo residuo da versare.

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Calcolo IMU seconda casa seconda rata

imu Prima di effettuare il calcolo IMU seconda rata per l'immobile a disposizione occorre accertarsi che il Comune in cui è situata l'abitazione non abbia modificato le aliquote. Se non vi sono variazioni l'importo da versare sarà di pari importo a quanto già versato a giugno a titolo di acconto. In caso contrario occorrerà effettuare il nuovo conteggio, partendo dalla base imponibile IMU ed applicando le nuove aliquote. All'importo ottenuto dovrà essere sottratto quanto già versato a titolo di acconto. Sulla delega di pagamento F24 occorrerà compilare la sezione relativa all'IMU e altri tributi locali, indicando il codice catastale del Comune di appartenenza e barrare la casella "saldo". Il codice tributo da utilizzare per il pagamento IMU seconda casa è il 3918. Indicare infine l'anno a cui si riferisce il pagamente, che generalmente coincide con l'anno solare in corso. Negli importi a debito versati indicare la somma risultante dal conteggio. Questa cifra andrà riportata anche nel saldo e a fianco alla scritta "Euro" che si trova in fondo alla distinta.


Calcolo imu seconda casa: Esempio di calcolo IMU seconda casa a saldo

Calcolatrice per conteggio imposta Presupponiamo che il contribuente possieda una abitazione data in uso gratuito ad un familiare e che quest'ultima abbia una rendita catastale di €. 600,00. Per sapere con esattezza quanto dovrà versare per il saldo IMU seconda casa nell'anno 2015 dovrà innanzitutto effettuare la rivalutazione dell'immobile. Moltiplicando la rendita per 1,05 avrà la rendita rivalutata, pari ad €. 630,00. Quest'importo andrà successivamente moltiplicato per 160, per ottenere la base imponibile ai fini IMU. L'operazione darà un valore di €. 100.800,00. A questo punto occorre applicare l'imposta relativa alle abitazioni a disposizione deliberata dal proprio Comune. Presupponiamo che questa sia 7,6 per mille. In questo caso l'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2015 sarà pari a €. 766,080. Salvo casi particolari l'acconto versato a giugno sarà stato di €. 388,040. Lo stesso importo dovrà essere quindi versato a titolo di saldo. Ovviamente in caso di acquisto o vendita nel corso dell'anno il tributo dovrà essere rapportato al periodo di possesso.


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