documentazione assemblea condominiale

Regole e Tasse

Documentazione da portare in assemblea condominiale

L'amministratore di condominio deve obbligatoriamente avere una documentazione da portare in assemblea condominiale.

di Redazione

15 giugno 2015

In cosa consiste la documentazione

L'ammistratore del condominio è il mandatario del condominio, incaricato di gestire lo stesso in nome e per conto di tutti i proprietari delle varie unità immobiliari presenti nell'edificio. Questa documentazione è l'insieme degli atti scritti o mantenuti sotto forma di qualche altro supporto direttamente riferibili all'entità condominio, come per esempio il regolamento di condominio, l'anagrafe condominiale, le tabelle millesimali e così via. Oltre a tutti questi documenti che ogni amministratore deve obbligatoriamente conservare e trasferire, sotto una pena per danno con risarcimento, al suo successore ce ne sono altri che devono altresì essere conservato per un determinato periodo di tempo. Tale obbligo nasce dalle disposizioni dell'articolo 1130 bis del Codice Civile che al primo comma impone l'obbligo della tenuta e conservazione delle scritture per almeno 10 anni dalla data della relativa registrazione. Ad esempio se paghiamo la bolletta di una fornitura dobbiamo conservare la ricevuta per 10 anni dalla data del pagamento.

Accesso ai documenti condominiali

I condomini hanno il diritto di accedere e prendere visione gratuitamente dei documenti condominiali ed effettuarne a loro spese una copia. Quindi accesso ai vari documenti che abbiamo elencato in precedenza: anagrafe condominiale, verbali, regolamento, scritture contabili, spese e giustificativi delle stesse. Circa l'anagrafe ed i registri del condominio, l'amministratore ha l'obbligo di comunicare ai condomini il luogo dove sono conservati e i giorni e gli orari in cui è possibile prenderne visione, previa richiesta allo stesso amministratore. Parimenti, si ha possibilità di prendere visione e chiedere copia dei giustificativi di spesa; a differenza del caso precedente non c'è obbligo di comunicare tempi e luoghi dell'accesso, ma solo l'obbligo di farne prendere visione. In caso di mancata esibizione, e di una eventuale reiterazione, c'è la possibilità di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore da parte del condominio.

Assemblea e documentazione condominiale

Ma quali tra i documenti che abbiamo elencato l'amministratore è tenuto a portare ed eventualmente esibire in assemblea? Non si può prescindere dal regolamento di condominio che dovrebbe essere l'elemento cardine per dirimere qualsiasi tipo di controversia. Anche se dobbiamo precisare che al riguardo non sussiste nessun obbligo normativo, salvo quelli che sono strettamente necessari alla discussione per cui l'assemblea è stata convocata. Opportuno che in assemblea sia possibile consultare il registro dei verbali per verificare le precedenti decisioni adottate, le tabelle millesimali per verificare i quorum deliberativi e costitutivi e come abbiamo detto il regolamento condominiale. I documenti strettamente inerenti l'oggetto della convocazione sono diversi. Si pensi ad esempio alla necessità di deliberare dei lavori di ristrutturazione straordinaria per i quali si rende necessario il confronto di diversi preventivi di spesa. Oppure ad una relazione tecnica in base alla quale decidere l'avvio di un'azione giudiziaria nei confronti di uno o più condomini o verso terzi.

Altre considerazioni sulla documentazione condominiale

Ma i documenti condominiali sono solo questi? Non bisogna considerare anche i documenti giustificativi del rendiconto e quelli alla base di altri elementi oggetto di discussione assembleare? In precedenza ogni condomino poteva chiedere con un congruo anticipo tutta la documentazione che era oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale; se l'amministratore si rifiutava tutte le decisioni prese su quei punti per i quali vi era stato il diniego da parte dell'amministratore potevano essere annullate, sempre che tale rifiuto avesse comportato una incidenza sul processo di formazione delle maggioranze. Con la riforma del condominio, avvenuta con l'entrata in vigore della legge 220 del 2012, la situazione non è cambiata di molto; salvo diverse indicazioni, l'amministratore non è tenuto a portare in assemblea le giustificazioni del rendiconto ma è tenuto a farne prendere visione ai proprietari anticipatamente al giorno dell'assemblea per consentire agli stessi una partecipazione idonea alla discussione. Ovviamente molto resta al buonsenso delle persone per fare in modo che l'assemblea si svolga regolarmente.

Domande frequenti

  • Quali documenti specifici deve esibire l'amministratore durante l'assemblea condominiale?
    In assemblea, l'amministratore deve rendere accessibili i documenti fondamentali per la corretta gestione e le deliberazioni. Tra questi figurano il regolamento di condominio, essenziale per risolvere controversie, e le tabelle millesimali, necessarie per calcolare i quorum e ripartire le spese. È inoltre cruciale il registro dei verbali delle riunioni passate, per verificare le decisioni già adottate. Inoltre, l'amministratore deve portare tutta la documentazione strettamente legata all'ordine del giorno: ad esempio, i preventivi per lavori straordinari o le relazioni tecniche per azioni legali. Sebbene non esista un obbligo normativo rigido per ogni singolo foglio, la trasparenza sui temi discussi è vitale per la validità delle votazioni.
  • Ho diritto di vedere i giustificativi di spesa prima dell'assemblea o devo chiederli dopo?
    Sì, hai pieno diritto di accedere ai giustificativi di spesa. La legge garantisce ai condomini la possibilità di visionare gratuitamente i documenti condominiali, inclusi conti e ricevute, e di ottenerne copie a proprie spese. L'amministratore ha l'obbligo di mettere a disposizione questi documenti. Sebbene non ci sia un vincolo ferreo su tempi e luoghi specifici come per l'anagrafe, la prassi e la buona fede impongono che la documentazione sia resa disponibile con sufficiente anticipo rispetto all'assemblea. Questo permette ai condòmini di esaminare la situazione economica e partecipare alla discussione in modo informato, evitando contestazioni future sulle decisioni prese.
  • Cosa succede se l'amministratore si rifiuta di mostrare i documenti richiesti?
    Il rifiuto dell'amministratore di esibire la documentazione richiesta costituisce una grave violazione dei suoi doveri. I condomini possono richiedere formalmente l'accesso ai documenti; in caso di diniego, specialmente se reiterato, si può ricorrere alla revoca giudiziale dell'amministratore. Inoltre, se il rifiuto impedisce una corretta valutazione degli argomenti all'ordine del giorno, le deliberazioni prese su quei punti potrebbero essere annullate, purché si dimostri che il mancato accesso abbia influenzato il processo decisionale e le maggioranze. È fondamentale agire tempestivamente e documentare le richieste non evase per tutelare i propri diritti e la regolarità condominiale.
  • Per quanto tempo devo conservare le fatture e le ricevute condominiali?
    Secondo l'articolo 1130-bis del Codice Civile, l'amministratore ha l'obbligo di tenere e conservare le scritture contabili del condominio per almeno dieci anni dalla data della relativa registrazione. Questo vale per fatture, ricevute di pagamento e giustificativi di spesa. Ad esempio, la ricevuta del pagamento di una bolletta comune deve essere conservata per un decennio. Questa conservazione è necessaria per garantire la tracciabilità delle spese e per permettere ai futuri amministratori o ai condomini di verificare la storia finanziaria del condominio. Il mancato rispetto di questa scadenza può comportare responsabilità per danni e risarcimenti verso il condominio.
  • Devo ricevere la documentazione completa prima dell'assemblea o basta averla a disposizione?
    La riforma del condominio del 2012 non ha cambiato radicalmente la situazione: l'amministratore non è obbligato a consegnare fisicamente tutti i giustificativi del rendiconto a ciascun condomino prima della riunione, ma deve renderli disponibili per la consultazione anticipata. L'obiettivo è consentire ai proprietari di prepararsi adeguatamente alla discussione. Tuttavia, per i punti specifici dell'ordine del giorno (come preventivi di lavori), è opportuno che tali documenti siano distribuiti o resi visibili con largo anticipo. La mancanza di questa disponibilità può ledere il diritto di difesa dei condomini e, in casi estremi, invalidare le relative deliberazioni. La buona fede e la trasparenza restano i pilastri per evitare conflitti.