A seguito dell’ultima riforma dei condomini del 2012, la legge recita testualmente, all’articolo 1129 c.c. che l’amministratore è obbligato al transito delle somme di denaro ricevute a qualunque titolo su uno specifico conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio stesso. Ogni operazione, quindi, dal compenso personale dell’amministratore a tutte le ingenti spese inerenti il condominio, ma anche a quelle transazioni esterne, l’unico ed esclusivo canale deve essere quello del conto corrente, bancario o postale, intestato a nome del condominio e ad esso dedicato. Qualora l’amministratore non ottemperi a questi obblighi o non utilizzi correttamente il conto corrente condominiale, i condomini, singolarmente o in gruppo, possono richiedere la convocazione dell’assemblea condominiale e far cessare il mandato dell’amministratore all'istante per violazione. Sostanzialmente ogni tipo di pagamento deve essere sempre tracciato e documentato, anche a costo di procedure lente.
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La tracciabilità, indubbiamente, è una cosa buona e utile alla causa del controllo dei flussi di denaro, con l’obiettivo dichiarato di scoraggiare gli usi impropri, gli sprechi e gli illeciti. Ma ci sono alcune conseguenze pratiche per cui l’uso esclusivo dei conti correnti, e non del denaro contante, non sembra essere conveniente.
Qualora l’amministratore, per esempio, dopo aver ricevuto una somma di denaro dai condomini e dovesse, contemporaneamente, pagare una fattura per altri servizi inerenti sempre allo stesso condominio, non potrebbe farlo. Dovrebbe paradossalmente prima versare i contanti sul conto e poi prelevarli nuovamente, giustificandone l’uso, per saldare la fattura. Oltretutto non c’è una specifica, da parte del legislatore, sul tempo che deve passare tra la ricezione della somma di denaro e il versamento di questi sul conto corrente dedicato. Quindi, l'importante è che il denaro sia tracciabile.Anche tutti coloro che hanno contratti di locazione inferiori a 1000€ sono obbligati a ricorrere a forme di pagamento tracciabili quali assegni bancari o postali, carte di credito o di debito? La risposta del legislatore è stata negativa. Nella nota dedicata è stato affermato che il pagamento può ritenersi effettuato in maniera corretta se si fornisce una prova documentale, chiara, idonea e inequivocabile che attesti l’effettivo pagamento del canone di locazione. Alla fine, però, la questione non appare risolta completamente. Infatti il singolo condomino può pagare in contanti le quote condominiali fino a 999.99€ all’amministratore; questi però è poi tenuto a far transitare le somme ricevute sul conto corrente condominiale dedicato. La questione è molto delicata e il legislatore si è dovuto muovere in maniera decisa anche e soprattutto per intervenire dopo i numerosi casi di appropriazioni indebite da parte degli amministratori.
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