passeggino in condominio

Regole e Tasse

Lasciare il passeggino nell'androne condominiale o sul pianerottolo

Sono in molti coloro i quali si domandano se è lecito lasciare il passeggino nell'androne condominiale o sul pianerottolo.

di Redazione

15 giugno 2015

Androne e pianerottolo: quale differenza?

La definizione comune di androne su un vocabolario ci parla di un ambiente di passaggio dal portone d'ingresso della casa alle scale e al cortile. L'articolo 1117 del codice civile non fa menzione dell'androne tra le parti comuni di un edificio in condominio, facendola rientrare nelle parti condominiali. Ovviamente, non ci sono motivi per non considerare l'androne come parte condominiale in quanto, come da definizione, è un ambiente che consente il passaggio dal portone comune agli appartamenti. Tuttavia, bisogna fare attenzione a determinati casi, poiché c'è una eccezione di non poca importanza. Infatti ci può essere una riserva di proprietà esclusiva a favore di uno o più condomini contenuta negli atti d'acquisto dell'immobile e che possono creare dei problemi per quanto riguarda la condivisione di un androne. Identico il discorso per il pianerottolo che deve essere considerato parte integrante delle scale. Infatti possono essere considerate in condominio tutte quelle parti che siano utili per la fruizione delle unità immobiliari.

Beni comuni ed uso su pianerottolo ed androne

E' importante anche specificare che sia pianerottoli che androni vanno utilizzati dai condomini in conformità con l'articolo 1022 del codice civile. Quest'ultimo stabilisce che chiunque può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di poter utilizzare tale ambiente secondo diritto. In tal senso la Cassazione da anni lavora per precisare quale sia l'utilizzo del pianerottolo e dell'androne. Questa afferma che il partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune per un suo fine particolare con la possibilità di ritrarre dal bene l'utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, col limite di non alterare la consistenza e la destinazione d'uso. Quando si parla di uso della cosa comune, essa non va affatto intesa come utilizzo della cosa contemporaneamente ma va letta nel senso che ciascun condomino ha la possibilità di utilizzare tale ambiente secondo quelle che sono le sue esigenze senza però dimenticare i diritti medesimi che spettano ai suoi vicini.

Passeggini su androne e pianerottolo: le controversie.

Negli ultimi anni sono tante le problematiche sorte circa un presunto utilizzo improprio di androni e pianerottoli. Infatti, spesso tra i motivi di litigi ed incomprensioni tra condomini, troviamo l'occupazione illegittima di spazi comuni che ne limitano l'utilizzo da parte di altre persone. Piante, ma anche altri oggetti, passando ai passeggini che occupano un buono spazio sui pianerottoli ed androni. Proprio soffermandoci sul caso dei passeggini, anche per quanto precedentemente ricordato, in androni e pianerottoli, eccetto in quelli di dimensioni eccessivamente ridotte, può essere lasciato un passeggino. Infatti, proprio negli spazi comuni dalle ridotte dimensioni si consiglia di fare attenzione poiché la presenza di un oggetto dalle dimensioni del passeggino può provocare una netta riduzione dello spazio utilizzabile da parte di altri condomini.

I casi

In numerosi edifici del nostro paese troviamo androni con un voluminoso sottoscala a disposizione dei condomini. L'uso deve essere funzionale alle esigenze della vita quotidiana, evitando che qualsiasi ambiente del condominio possa trasformarsi in un vero e proprio deposito. Inoltre, vi può essere una precisazione del regolamento condominiale che vieti l'utilizzo in tal modo di un androne o di un pianerottolo. Lecito sarà dunque ricordare l'articolo 1117 del codice civile che riporta come, in caso vi siano attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, sia l'amministratore che gli stessi condomini possono richiedere la convocazione di una assemblea condominiale. Il fine di tale assemblea deve essere la cessazione della violazione anche tramite azioni giudiziarie che potranno essere intraprese in caso di inadempienza da parte dei soggetti protagonisti del non rispetto delle regole.

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Domande frequenti

  • È legale lasciare il passeggino nell'androne o sul pianerottolo condominiale?
    In linea generale, sì, è consentito lasciare il passeggino negli spazi comuni come androne e pianerottolo, purché non si alteri la destinazione d'uso né si ostacoli la libera circolazione degli altri condomini. L'articolo 1022 del Codice Civile permette l'uso della cosa comune per fini particolari, a patto che non si impedisca l'uso altrui. Tuttavia, questa tolleranza ha un limite pratico: se lo spazio è molto ristretto, il passeggino potrebbe ridurre significativamente la percorribilità, diventando di fatto un impedimento. Quindi, la liceità dipende dalla capacità di convivenza e dall'assenza di pericolo o intralcio concreto per chi transita.
  • Cosa dice il Codice Civile riguardo all'uso degli spazi comuni come androne e pianerottolo?
    L'articolo 1117 del Codice Civile definisce come beni comuni le parti dell'edificio necessarie alla fruizione delle singole unità immobiliari, includendo implicitamente androni e pianerottoli (quest'ultimi considerati parte integrante delle scale). L'articolo 1022 stabilisce poi che ogni condomino può servirsi di tali beni comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di usarli secondo diritto. La Corte di Cassazione ha chiarito che si può trarre utilità specifica aggiuntiva (come riporre temporaneamente un passeggino), ma solo senza modificare la consistenza fisica o funzionale dello spazio comune.
  • Il regolamento condominiale può vietare di lasciare il passeggino fuori?
    Sì, il regolamento condominiale può introdurre divieti specifici sull'uso degli spazi comuni. Se il regolamento, approvato regolarmente, vieta espressamente di depositare oggetti personali (inclusi passeggini, biciclette o piante) in androni o pianerottoli, tale norma è vincolante per tutti i condomini. In assenza di divieto regolamentare, vige la regola generale di buon vicinato e di non intralcio. È fondamentale verificare se esiste una clausola specifica nel proprio regolamento contrattuale o assembleare che disciplini la gestione di questi spazi di passaggio.
  • Quali sono i rischi legali se lascio il passeggino in modo da bloccare il passaggio?
    Lasciare il passeggino in posizioni che ostruiscono parzialmente o totalmente il passaggio costituisce una violazione degli obblighi di convivenza e del Codice Civile. Gli altri condomini o l'amministratore possono richiedere la rimozione immediata dell'oggetto. In caso di persistenza, si può convocare un'assemblea straordinaria per deliberare la cessazione della violazione. Se il comportamento persiste, si apre la strada ad azioni giudiziarie per far valere i propri diritti. Inoltre, in caso di incidenti (es. inciampi durante evacuazioni o per anziani/bambini), il proprietario dell'oggetto potrebbe rispondere civilmente e penalmente per aver creato una situazione di pericolo.
  • Posso usare il sottoscala dell'androne per riporre il passeggino?
    L'uso del sottoscala è lecito solo se questo è effettivamente disponibile come area di manovra e deposito funzionale alla vita quotidiana, senza trasformare l'androne in un magazzino. Non si può appropriarsi esclusivamene di quello spazio se limita la fruibilità comune. Se il sottoscala è ampio e non crea intralcio, molti condomini lo usano per riporre oggetti ingombranti temporaneamente. Tuttavia, se il regolamento condominiale lo vieta o se la presenza del passeggino rende il passaggio angusto e pericoloso, l'uso diventa illegittimo. La chiave è l'equilibrio tra necessità individuale e rispetto dello spazio condiviso.