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La procedura da seguire per la richiesta delle detrazioni può essere più o meno complessa, a seconda della tipologia di condominio.
La particolare situazione dei condomini che non hanno ancora fatto richiesta per l'assegnazione del codice fiscale, e che hanno eseguito lavori riguardanti parti a comune, come ad esempio la facciata, le scale o il cortile, e che intendono poter ottenere le relative detrazioni fiscali, è stata chiarita in modo esaustivo dalla circolare emessa dell'Agenzia delle Entrate il 21 maggio di questo anno. La circolare in questione è la n. 11/E. Come ci ricorda l'Agenzia delle Entrate, un condominio può determinare la sua nascita in modo automatico, senza alcun bisogno di effettuare particolari richieste presso uffici pubblici, o senza particolari delibere. Questo accade nel momento in cui diversi soggetti decidono di costruire su un terreno comune, o, in alternativa, quando un singolo proprietario cede in proprietà esclusiva delle porzioni di piano a terze parti, realizzando, in questo modo, un frazionamento. Nella Legge n.449/1997, in particolar modo nell'articolo 21, si specifica che il condominio è da considerarsi come sostituto d'imposta, ed ha l'obbligo di effettuare l'opportuna ritenuta d'acconto, quando va a corrispondere compensi sia in natura che in denaro. Questo comporta che il condominio debba avere il proprio codice fiscale, e questo vale anche per quando si tratta di condominio minimo, ovvero comprendente un numero di unità abitative non superiore ad otto, e dove non è previsto l'obbligo della nomina dell'amministratore. Alla luce di quanto visto sopra, nel caso in cui si voglia poter ottenere la detrazione fiscale relativa al risparmio energetico, o alla ristrutturazione edilizia, il condominio dovrà richiedere il proprio codice fiscale, ancor prima di iniziare i lavori. Successivamente dovrà attenersi a tutte le procedure necessarie, comprese quelle per i pagamenti. I bonifici dei pagamenti concernenti i lavori potranno essere eseguiti dal conto corrente del condominio o, in alternativa, da quello del condomino al quale è stato ufficialmente affidato l'incarico di effettuare i pagamenti.
Il bonifico dovrà riportare: il codice fiscale assegnato al condominio, quello dell'amministratore, oppure quello del condomino che ha eseguito il pagamento. Le spese relative alle parti comuni saranno ripartite, come di consueto, in base ai millesimi o comunque ai criteri applicabili secondo il codice civile. Ogni condomino avrà comunque diritto ad una detrazione proporzionale alle spese effettivamente sostenute.
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