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Se l'immobile per cui si è chiesto il mutuo viene acquistato, esso deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dalla stipula del mutuo. In caso di ristrutturazione, si può chiedere una proroga fino a due anni. In questo caso, però, le agevolazioni fiscali saranno richiedibili solo a partire dal termine della ristrutturazione. Se l'immobile acquistato è occupato da inquilini, la notifica di sfratto dovrà essere inviata entro tre mesi dalla stipula del mutuo e andrà sempre rispettato l'anno per adibire l'immobile ad abitazione principale. Una eccezione a questa regola è ammessa dal trasferimento per motivi di lavoro occorsi dopo la stipula del mutuo o in caso di ricovero permanente in istituto di cura. In questi ultimi casi le agevolazioni fiscali restano a patto che l'immobile non venga dato in locazione. In caso di costruzione o ristrutturazione, il mutuo deve essere stipulato entro i sei mesi prima o dopo l'inizio dei lavori e si deve adibire l'immobile ad abitazione principale entro sei mesi dal termine di questi.
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E' importante tenere presente che ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, sarà possibile detrarre gli importi relativi al mutuo solo ed esclusivamente per le spese sostenute nel corso dell'anno. Vanno anche tenuti presenti i massimali di detrazione, che sono di 4000 Euro per mutuo d'acquisto e 2582,28 Euro per mutuo da ristrutturazione.
L'imponibile per la detrazione fiscale è componibile da: spese per l'istruttoria bancaria, costi di eventuali perizie, imposte sul mutuo, costi per l'atto notarile e quote di interessi sulle rate del mutuo. Il beneficio fiscale equivale ad una detrazione di imposta del 19%. In pratica, per ogni 100 Euro ammessi in detrazione, verrà ridotta di 19 Euro l'imposta IRPEF da pagare. I contraenti di un mutuo che non pagano l'IRPEF non hanno accesso alle agevolazioni.L'importo massimo del mutuo a cui è possibile applicare le detrazioni è quello costituito dal costo dell'immobile a cui si aggiungono eventuali spese di mediazione immobiliare, notarili e fiscali relative al mutuo. Se l'importo totale del finanziamento supera questa somma, l'eccedenza sarà esclusa dalle agevolazioni fiscali. In caso di ristrutturazione, ogni anno sarà possibile detrarre esclusivamente le spese relative alla frazione di mutuo utilizzata fino a quel momento per i lavori. In caso di mutui cointestati, il beneficio fiscale viene ripartito tra i cointestatari in misura della loro partecipazione al mutuo. Se uno dei cointestatari non ha reddito e, quindi, non paga l'IRPEF, la sua quota di agevolazioni viene perduta. Questo non si applica in caso in cui il cointestatario sia un coniuge disoccupato.
La possibilità di detrarre le spese del mutuo decade se viene meno l'utilizzo come abitazione principale, salvo i casi di trasferimento per lavoro o per ricovero permanente già menzionati.
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