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L'art 4 del decreto legge 1142/49 ha introdotto una varietà di informazioni necessarie per la formazione dell'N.C.E.U ovvero il nuovo catasto urbano. Il primo criterio di redazione è la classificazione.L'art 6 del medesimo decreto prevede che la prima suddivisione debba riguardare la categoria di appartenenza, quindi negozio, abitazione, attività commerciale, terreno agricolo, etc.
L'art 7 specifica che all'interno della categoria di appartenenza si deve ricercare una classificazione più analitica, suddividendola in gradi calcolati ,sulle capacità di reddito tenendo conto dell'influenza dell'abitazione determinata della rendita catastale. Efficienza energetica e rinnovabili nel regolamento edilizio comunale Prezzo: in offerta su Amazon a: 19,99€ (Risparmi 14,01€) |
Tutte le operazioni necessarie a catalogare un immobile e registrarlo nel catasto prende il nome di classamento catastale. Giuridicamente viene definito come un'operazione necessaria finalizzata ad attribuire una determinata classe di competenza ed una destinazione ordinaria o speciale ad un'unità immobiliare. La classe catastale viene, solitamente, attribuita dall'agenzia del Territorio previa presentazione di istanza di accatastamento o denuncia di nuova costruzione che deve essere presentata dal nuovo proprietario. Per richiedere la registrazione all'interno del catasto oppure variare i dati catastali già presenti nel registro, è necessario presentare una denuncia di nuova costruzione. Per la presentazione bisogna richiedere l'intervento di un tecnico professionista abilitato e quindi inscritto nel proprio Albo di competenza, questo può essere un ingegnere, un geometra, un architetto o un perito edile.
Il tecnico dovrà presentare una richiesta elettronica, denominata DOCFA, alla banca dati dell'Agenzia del Territorio, denominata SISTER, previa l'antecedente verifica di un funzionario.Le classi di divisione catastale vengono identificate con delle lettere da A a F in base alla loro classificazione ordinaria. Le classi sono le seguenti:
Classe A: nella categoria A viene principalmente riconosciuta la classica abitazione ma anche uffici e studi privati. Il coefficiente necessario per il calcolo IMU di questa categoria è di 168.Classe B: nella classe B vengono inserite strutture di tipo pubblico, luoghi di culto e magazzini sotterranei per il deposito merci. La categoria B è completamente esente dal calcolo dell'imposta IMU.Classe C: nel gruppo C, suddiviso in sette categorie, fanno parte le strutture commerciali ed ogni altro luogo adibito ad attività commerciale, tettoie, stalle scuderie e rimesse. All'interno della sottoclasse C/1 si trovano i negozi e le botteghe che hanno un coefficiente di 57,75 per il calcolo dell'IMU, i restanti immobili registrati in C si calcolano a 168.Classe D: la classe D comprende immobili a destinazione speciale e particolare, è una classe molto varia che ingloba differenti tipologie di immobile come alberghi, teatri, fabbricati per uso sportivo, edifici sospesi, etc. Il coefficiente di calcolo dell'IMU è pari a 84.Classe E: molto simile alla classificazione D, comprende nove classi ed introduce diversi immobili di tipo pubblico come ponti, cimiteri, fabbricati per uso pubblico. Questa categoria è esente dal calcolo IMUClasse F: l'ultima classe catastale comprende diverse tipologie di immobili come aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione. Il coefficiente IMU viene calcolato tramite stima.
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