lastrico solare

Regole e Tasse

Proprietà del lastrico solare

Il diritto civile si occupa della proprietà del lastrico solare con una speciale disciplina ricavabile da un complesso articolato di norme.

di Redazione

16 ottobre 2015

Una parola e tanti usi

Il lastrico solare è la superficie posta a copertura dell'edificio e protezione dagli agenti esterni. Si distingue dal tetto poiché, in quanto piano calpestabile, ha l'attitudine a diventare uno spazio diversamente fruibile. Dotato di ringhiera può servire da affaccio, utilizzato come terrazzo ed essere attrezzato con accessori per utilità varie: antenne, cisterne per l'acqua, piscina e giardini pensili; quando é uno spazio accessibile a tutti i condomini in egual misura, la normativa prevede che le spese per la sua manutenzione vengano ripartite in base alla quota millesimale collegata a ciascuna proprietà individuale. L'ordinamento giuridico configura altresì la possibilità che l'utilizzo di un bene comune, o parte di esso, venga riservato ad uno o più condomini e detta le norme da seguire in presenza di proprietà esclusiva del lastrico solare.

La funzione e la fruizione

Il cod. civ. all'art. 1117 "parti comuni dell'edificio" e la Cassazione, sono d'accordo su un fatto: la proprietà del lastrico solare deve derivare da un titolo, deve cioè, essere oggetto di uno specifico atto negoziale, e la sua esclusione dal novero dei beni condominiali non può desumersi semplicemente dal dato catastale. In assenza, vige una "presunzione di appartenenza" e il lastrico rientra nella comunione. Di contro, la proprietà può essere acquisita dal costruttore, proprietario originario, oppure scaturire da una decisione dell'assemblea condominiale. Il proprietario in via esclusiva del lastrico deve contribuire alle spese per manutenzioni e riparazioni per 1/3, mentre i rimanenti 2/3 vengono ripartiti fra gli altri condomini. Questo perché, sebbene il lastrico possa essere utilizzato in via esclusiva da uno dei condomini, ed adibito ad altre funzioni, queste restano accessorie rispetto alla funzione principale: quella di copertura e "frontiera" dell'edificio di cui fa parte e di cui si avvantaggiano tutti i condòmini.

Facile finire in tribunale

Giurisprudenza di merito e dottrina incontrano grande difficoltà nel dirimere la fattispecie concreta, che, proprio per l'articolazione complessa della normativa spesso finisce nelle aule dei tribunali, e più spesso per problematiche legate alla ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico. La disciplina muove dal regime giuridico della comunione in generale e generica resta, con possibilità ampia di interpretazioni, già a partire dall'art. 1123 c.c. da cui deriva un doppio criterio di riparto delle spese, che separa le caratteristiche del bene da un lato e la sua destinazione dall'altro, indipendentemente dalla misura dell'uso. Nella realtà però una linea netta di demarcazione tra le due cose non è sempre facile e dal punto di vista pratico potrebbe restare inattuabile. La proprietà del lastrico potrebbe poi accompagnarsi ad un permesso di edificare, e, anche con i limiti previsti dalla legge e salvo l' obbligo di indennizzare gli altri condòmini, questo aggiunge al diritto esclusivo di utilizzo del lastrico anche quello di costruirci sopra. In assenza di concessione per la sopraelevazione, il proprietario del lastrico potrebbe comunque installare una robusta tettoia e, nel tempo, chiuderla a vetri: una costruzione abusiva a tutti gli effetti per la quale i condomini dovrebbero opporsi e chiederne la rimozione.

Il peso del lastrico

La proprietà del lastrico può essere limitata dalla presenza di parti di uso comune per le quali deve essere previsto il passaggio e consentito l'accesso, come il vano di manutenzione ascensore, le canne fumarie o le antenne centralizzate. Il proprietario del lastrico inoltre viene ritenuto "custode" del bene, che, anche se di suo uso esclusivo, continua a partecipare alla comunione in virtù della funzione. Il proprietario pertanto è responsabile anche civilmente per i danni provocati ai piani inferiori per omessa manutenzione o riparazioni fatte male che siano causa di infiltrazioni, dovendo in questo caso risarcire il danno provocato. Usuale è, infine, la circostanza che il proprietario del lastrico sia anche proprietario del piano sottostante. La ripartizione delle spese, in questo caso, dovrà essere doppia, poichè vanno sommati il terzo della proprietà del lastrico e la quota di spettanza condominiale dei 2/3, a meno che le due proprietà, collegate da una scala interna, non costituiscano un'unica unità abitativa.

Domande frequenti

  • Chi è il proprietario legittimo del lastrico solare?
    In mancanza di un titolo specifico (come un atto notarile o una delibera assembleare) che ne attesti la proprietà esclusiva, il lastrico solare si presume appartenere a tutti i condomini in comunione. Questa presunzione vale anche se il catasto lo indica come area privata del proprietario dell’ultimo piano. Per avere la titolarità esclusiva, è necessario un atto negoziale chiaro. Se il lastrico è comune, l’uso può essere attribuito a un solo condomino, ma la proprietà rimane collettiva. Verificare sempre le origini documentali dell’immobile per evitare contestazioni future sulla titolarità reale dello spazio.
  • Come si ripartiscono le spese di manutenzione del lastrico?
    La ripartizione segue regole precise: il proprietario esclusivo del lastrico sostiene il 33% (un terzo) delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e riparazione. I restanti due terzi (66%) sono suddivisi tra tutti i condomini in base alle millesimi di proprietà. Questa divisione nasce dal fatto che il lastrico, pur essendo usato da uno solo, svolge una funzione strutturale fondamentale per l’intero edificio (copertura). Tuttavia, se il proprietario del lastrico coincide con quello dell’appartamento sottostante e le unità sono collegate internamente senza scale comuni, le spese potrebbero essere calcolate diversamente, evitando la doppia imposizione.
  • Posso costruire sopra il mio lastrico solare?
    Costruire sopra il lastrico richiede permessi specifici e non è automatico. Se si possiede il lastrico in via esclusiva, si ha il diritto di usarlo, ma eventuali sopraelevazioni richiedono un permesso di costruire valido. Senza autorizzazione, qualsiasi struttura fissa (come una veranda chiusa o una stanza) diventa abusiva e i condomini possono chiedere la demolizione. È possibile installare tettoie leggere o coperture provvisorie, purché non alterino la stabilità o l’estetica dell’edificio in modo permanente e non violino le normative urbanistiche locali. Consultare sempre un tecnico prima di intervenire strutturalmente.
  • Quali responsabilità civili ho se sono proprietario esclusivo del lastrico?
    Essere proprietario esclusivo comporta la qualifica di "custode" del bene. Sei quindi civilmente responsabile per i danni causati agli altri condomini derivanti da una manutenzione carente o errata. Ad esempio, se le infiltrazioni d’acqua dai piani superiori danneggiano gli appartamenti sottostanti a causa di crepe nel manto impermeabilizzante non riparato, dovrai risarcire i danni. La tua responsabilità è diretta e indipendente dal fatto che tu viva lì o meno. Mantenere il lastrico in buono stato non è solo un obbligo contrattuale, ma una necessità legale per prevenire eventi dannosi verso la comunità condominiale.
  • Posso installare piscine o giardini pensili sul lastrico?
    Sì, il lastrico può essere attrezzato con elementi come piscine, cisterne, antenne o giardini pensili, purché ciò avvenga nel rispetto della destinazione d’uso e delle normative vigenti. Se il lastrico è di proprietà esclusiva, hai maggiore libertà di disposizione, ma devi comunque garantire che il carico aggiuntivo non comprometta la staticità dell’edificio. Se il lastrico è comune, l’installazione richiede l’unanimità o la maggioranza qualificata a seconda degli impatti strutturali. In ogni caso, le modifiche non devono ostacolare l’accesso alle parti comuni necessarie (come le canne fumarie o i vani tecnici) e devono rispettare i regolamenti condominiali.