opere edili

Gli interventi che rientrano sotto la denominazione di "opere edili" sono elencati al comma 1 dell’articolo 3 del Testo Unico sull’Edilizia – TITOLO I, Disposizioni Generali (DPR 380/01 e successive modifiche). Questa definizione comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, le nuove costruzioni e la ristrutturazione urbanistica. In base al tipo di opera e alla categoria di appartenenza bisognerà seguire un determinato iter, rispettare determinate regole e leggi e richiedere le opportune autorizzazioni e i permessi necessari.

In particolare per le opere di manutenzione ordinaria non sono previste particolari autorizzazioni, ma è comunque opportuno fare richiesta di specifici Permessi di Costruire.

Per realizzare quasi tutti gli interventi di manutenzione straordinaria occorre richiedere e ottenere la concessione della DIA, ovvero la Denuncia di Inizio Attività. Inoltre, nei casi stabiliti dalla legge, sono previste agevolazioni finanziarie.

Per le opere di restauro e risanamento conservativo che rientrano nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria sarà necessaria invece la DIA, mentre per tutte le altre il Permesso di Costruire.

Vediamo meglio quali sono gli interventi che rientrano nelle diverse categorie di opere edili individuate dal Testo Unico.

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Manutenzione ordinaria

Le opere dei manutenzione ordinaria riguardano edifici e impianti già esistenti. Perciò, in questo caso, gli interventi hanno lo scopo di riparare, rinnovare e sostituire le finiture degli edifici, di integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Fanno parte di questa categoria opere edili eseguite in ambienti sia interni sia esterni, e quindi ad esempio: rifacimento totale o parziale di intonaci; tinteggiatura e pitturazione; riparazione, rifacimento o sostituzione di pavimenti, piastrelle, controsoffitti, rivestimenti, sanitari, impianti; sostituzione, riparazione o pitturazione di infissi; impermeabilizzazioni; coibentazioni; manti di coperture; guaine; canne fumarie e comignoli; zoccolature; cornici e cornicioni; ecc.


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Manutenzione straordinaria

Sono invece interventi di manutenzione straordinaria tutte quelle opere necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici (senza però alterare volumi e superfici o modificare le destinazioni d’uso).

Fanno ad esempio parte di questa categoria le opere di consolidamento statico, la demolizione e il rifacimento di impianti e servizi igienici, modifiche agli impianti idrici, elettrici e sanitari, opere di sostegno e consolidamento di coperture, demolizione e sostituzione di solai, modifiche di intonaci e tinteggi delle facciate, ecc.


Restauro e risanamento conservativo

restauro edificioGli interventi edilizi di restauro e risanamento hanno scopi conservativi, cioè mirano a conservare o a riportare l’edificio allo stato originario, assicurandone inoltre la funzionalità attraverso una serie di opere che, rispettandone forme, strutture ed elementi tipologici degli elementi tipologici, rendano lo stesso compatibile alle specifiche destinazioni d'uso. Questi interventi interessano generalmente beni culturali ed edifici vincolati dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici, per cui in ogni caso bisognerà attenersi a quanto la legge stabilisce in materia.

Questa categoria di interventi comprende ad esempio: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, con l’eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, ma senza apportare alcuna modifica agli elementi strutturali (solai, volte, muri portanti, tetto, scale); il restauro delle architetture o il ripristino delle parti alterate; ancora, eliminare eventuali elementi estranei e quindi incongrui allo stesso edificio; dotare la struttura degli impianti igienico-sanitari e tecnologici essenziali.


Ristrutturazione edilizia

ristrutturazione ediliziaPer quanto riguarda le opere di ristrutturazione edilizia, si tratta di interventi che possono anche comportare variazione sostanziali dell’edificio, rendendolo diverso dal precedente in tutto o in parte. La ristrutturazione edilizia può essere fatta a scopo conservativo, con integrazioni e modifiche minime, che lascino inalterati gli elementi strutturali, oppure a scopo ricostruttivo, ipotesi che presuppone invece la demolizione e la ricostruzione della struttura, lasciando però inalterati volumetria e sagoma dell’edificio.

Rientrano in questa categoria interventi di ripristino o sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, eliminazione, modifica ed eventuale inserimento di nuovi elementi e/o impianti, demolizione e ricostruzione integrale di un edificio, con o senza variazione della volumetria e della sagoma del precedente.

Per questi interventi, oltre al Permesso di Costruire e alla DIA, possono essere necessarie anche altre autorizzazioni.


Nuova costruzione

nuova costruzione edilizia Si tratta di tutti gli interventi realizzati sul territorio diversi da quelli enunciati in precedenza. Fanno parte di questa categoria tutti gli edifici e le costruzioni di nuova realizzazione, che siano piccole strutture oppure grandi opere, ma anche edifici interrati e manufatti prefabbricati da destinare ad uso abitativo, interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, realizzazione di infrastrutture e impianti, ecc.

Anche per questi interventi sono necessari Permesso di Costruire, DIA ed altre eventuali autorizzazioni.


opere edili: Ristrutturazione urbanistica

Le opere di ristrutturazione urbanistica comprendono tutti quegli interventi edilizi che hanno lo scopo di sostituire il tessuto urbanistico-edilizio esistente, eventualmente andando anche demolire e ricostruire edifici e a modificare e ridisegnare la viabilità e i lotti di un quartiere.



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