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La normativa di riferimento italiana per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro è ampia e nel corso degli anni ha subito vari aggiornamenti che hanno cercato di renderla sempre più aderente alle nuove esigenze sul lavoro, nonché alle nuove scoperte e nuovi materiali utilizzabili, ed alla presa in carico delle normative emesse dalla Comunità Europea. Nel 1994 con il Decreto Legislativo 626, si ebbe una prima svolta significativa nel campo della sicurezza, perché venivano introdotte nuove figure, si stabilivano precise responsabilità e sanzioni, e si portava la cultura della sicurezza verso la via già intrapresa dall’altra grande materia collegata, " la qualità ", facendo capire che fare sicurezza è un " work in progress ", mettendo quindi tutti di fronte ad una implementazione continua della conoscenza in materia. Nel 1996 con il Decreto Legislativo 242, venivano inserite modifiche ed integrazioni, che tenevano conto dei due anni di utilizzo del DLgs 626. Infine nel 2008, un riordinamento generale della materia , che supera ed integra tutte le normative in materia è stato il Decreto Legislativo 81, anch’esso integrato dal Dlgs 106 emesso nell’anno successivo. Come definito all’articolo 3 dello stesso decreto, le norme in esso contenute si applicano a " tutti i settori di attività, privati e pubblici ed a tutte le tipologie di rischio ". In materia di sicurezza sono comunque presenti decreti specifici per altri settori, come quello dei dispositivi di protezione individuale, dalla tutela della maternità, della prevenzione incendi, dello smaltimento rifiuti, e molti altri che aziende e personale sono comunque tenuti ad osservare.
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Le figure della sicurezza in azienda, così come indicate nel Dlgs 81, sono il datore di lavoro, il responsabile del " Servizio di Prevenzione e Protezione ", i preposti, il medico competente, il RLS ( Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza )ed i lavoratori. Per ciascuna di questa figure il Dlgs 81 stabilisce obblighi e sanzioni amministrative e/o penali, in caso di inadempienza. Per alcune figure stabilisce anche i titoli ed i requisiti minimi necessari per poter ricoprire il ruolo. Tutte le figure devono ricevere adeguata formazione ed informazione, sia in ambito generale che rispetto ai rischi specifici presenti in azienda. Il medico competente è il responsabile del protocollo sanitario aziendale e del rilascio dell’idoneità dei lavoratori alla " Mansione specifica ".
Fermo restando, come anticipato, che la normativa vigente deve essere applicata al 100%, cerchiamo di vedere quali sono i punti salienti del decreto. Il primo punto da sottolineare è l’obbligo per il datore di lavoro di costituire il " Servizio di Prevenzione e Protezione " e di nominarne l responsabile, che in alcuni casi di aziende con un numero limitato di dipendenti può essere lo stesso datore di lavoro. Da questo discende l’obbligo di effettuare la " Valutazione dei rischi " documento che è la fotografia dell’azienda, e prende in considerazione tutti gli aspetti della vita lavorativa, valutando i rischi connessi e proponendo le necessarie misure per la loro eliminazione od il loro contenimento mediante la revisione dei cicli di lavoro, l’acquisto di nuove attrezzature, la formazione ed informazione del personale e la messa a disposizione dei DPI. Un documento che deve essere continuamente revisionato tenendo conto delle eventuali novità tecnologiche e dei macchinari inseriti in azienda, oltre che delle casistiche degli infortuni, che richiedono azioni preventive e correttive, e che richiede al collaborazione di tutte le figure aziendali interessate, compreso il RLS.. Importante è anche la responsabilità data ai lavoratori, che oltre ad avere il diritto alla " Formazione ed informazione " hanno anche il dovere di metterla in pratica con comportamenti corretti, e di utilizzare i DPI che l’azienda mette a disposizione. Nel Dlgs 81 sono inserite anche tutte le normative sui cantieri temporanei e mobili che in precedenza erano inserite nel Dlgs 494, con particolare attenzione agli aspetti della sicurezza per quanto riguarda i lavori in quota, le attrezzature di sollevamento, ed i ponteggi.
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