Vendita con patto di riscatto

Vendita con patto di riscatto: caratteristiche

La vendita con patto di riscatto è una tipologia di vendita che permette al venditore del bene, mobile o immobile, di poter riacquistare lo stesso in un secondo momento. Questo tipo di vendita viene adottato, in genere, quando colui che decide di vendere ha la necessità di contanti, quindi, in definitiva, più che voler vendere, è costretto a farlo per sostenere spese urgenti. Va altresì specificato che, la vendita, per esempio, di un immobile, può anche essere limitata solo ed esclusivamente ad una parte dell'immobile stesso e non necessariamente all'intero immobile oppure all'intero edificio. Così come per tutte le altre tipologie contrattuali, è fondamentale conoscere le condizioni previste per la vendita con patto di riscatto e anche quali sono le scadenze entro le quali, lo stesso venditore potrà richiedere il riscatto del bene mobile o immobile.

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Condizioni fondamentali per la vendita con patto di riscatto

vendita con patto di riscatto La vendita con patto di riscatto fa parte dei cosiddetti diritti potestativi, per il seguente motivo: il venditore ha il diritto di richiedere la proprietà da lui stesso venduta entro i termini previsti e dietro restituzione del prezzo che è stato precedentemente pagato dall'acquirente. Inoltre il prezzo viene anche incrementato delle spese affrontate dall'acquirente per le procedure burocratiche ed eventuali lavori di ristrutturazione e modifiche (se si tratta di bene immobile). L'unico incremento nel prezzo è limitato alle suddetti condizioni. Infatti, secondo la legge che si oppone al rischio di usura, non è prevista la possibilità di aumentare il prezzo della cosa, mobile o immobile. Il venditore decade dal diritto di riscatto della cosa, mobile o immobile, nel caso in cui non richiede il riscatto del bene entro i termini che sono riportati nel contratto. Nel caso in cui si tratti di un bene immobile, la richiesta del riscatto deve essere effettuato immancabilmente in forma scritta.


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    Scadenze per la restituzione di cose, mobili o immobili in presenza di atto di vendita con patto di riscatto

    vendita con patto di riscatto Considerato che il contratto di vendita con patto di riscatto è una opzione ad hoc soprattutto per chi, per motivi economici, è costretto a vendere un bene mobile o immobile per via della necessità imminente di una certa somma di denaro, lo stesso venditore, può avvalersi, in un secondo momento, della restituzione del bene stesso e, il prezzo che dovrà pagare sarà il medesimo che ha affrontato lo stesso acquirente all'atto dell'acquisto del bene stesso. Per quanto riguarda, invece, le scadenze entro le quali il venditore del bene mobile oppure immobile, potrà richiedere la restituzione della propria vendita (chiaramente dietro pagamento), esse sono le seguenti: per quanto riguarda il bene mobile, i termini entro i quali il venditore potrà richiedere la restituzione sarà di due anni. Per quanto riguarda, invece, la restituzione del bene immobile, la richiesta può essere effettuata entro cinque anni.


    Vendita del bene, cosa, mobile o immobile, a un terzo acquirente

    vendita con il patto di riscatto Essendo l'acquirente della cosa, mobile o immobile in una posizione, per così dire, di soggezione nei confronti del venditore, egli non è tuttavia ostacolato nel vendere l'acquisto fatto dal venditore che si è avvalso della vendita con patto di riscatto ad una terza persona. Anche in questo caso, il diritto del primo venditore non decade. Infatti, poiché questa clausola è prevista tra le condizioni del suddetto atto di vendita, anche se l'acquirente della cosa, mobile o immobile acquista con la clausola di vendita con patto di riscatto, lo stesso può anche procedere con la ulteriore vendita della cosa, mobile o immobile che vanta la clausola, ad una terza persona. In tal caso, se mai il primo venditore potrà e vorrà successivamente rivendicare il diritto di acquistare l'immobile, potrà avanzare richiesta direttamente al secondo acquirente al quale dovrà chiaramente corrispondere il dovuto spettante, comprensivo anche delle spese giustamente affrontate per eventuali lavori effettuati sulla cosa, mobile o immobile.




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