In caso di fabbricato non produttivo di reddito fondiario, in cui il proprietario esercita la sua attività, o che è sfitto, il tributo spetta al proprietario. Così come per i possessori di fabbricati sfitti, o comunque tenuti a disposizione di qualunque categoria catastale, oppure costruiti e destinati alla vendita, ma non affittati. La stessa cosa è prevista per un'area fabbricabile, o un fabbricato in fase di ristrutturazione. Tutte le restanti tipologie di immobili e fabbricati, diverse da quelle elencate, prevedono un'imposta dell'80% per il proprietario. Nel caso in cui esso non abbia a disposizione l'immobile stesso, l'imposta sarà sempre dell'80% per il proprietario e in ciascuno di questi casi, se sono presenti più proprietari, il versamento deve sempre essere effettuato da uno solo di loro, con il vincolo di solidarietà.
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La suddivisione del pagamento tra proprietario e inquilino avviene per le seconde case. L'inquilino deve avere un regolare contratto d'affitto registrato, con una durata superiore a sei mesi. La prima cosa da fare è verificare se, per il Comune in cui si trova l'immobile è previsto il pagamento della Tasi per le seconde case, o se le stesse sono esenti dal pagamento di questo tributo. Nel caso in cui sia previsto il pagamento, all'inquilino spetterà una quota di tributo compresa tra il 10% e il 30%, mentre al proprietario una quota compresa tra il 70% e il 90%. L'esatta percentuale viene stabilita da una delibera comunale, che non può prevedere, per l'inquilino, una quota inferiore al 10%. Inoltre, non è previsto il vincolo di solidarietà tra le due parti, quindi se l'inquilino non paga la sua quota, la stessa non può essere richiesta al proprietario. Perciò, l'inquilino è responsabile in prima persona e in caso di mancato pagamento, incorreranno le sanzioni. Il pagamento dell'imposta non spetta all'inquilino solo se l'importo da lui dovuto è inferiore a sei euro.
In genere, la casa coniugale viene assegnata ad uno dei due coniugi, separati o divorziati, molto spesso alla moglie, che ottiene anche la custodia dei figli. Quindi, il coniuge assegnatario viene considerato il titolare dell'abitazione e pertanto, gli spetta il pagamento dei tributi. Nel caso della Tasi, possono esserci due tipi di casistiche: se gli ex coniugi sono comproprietari, il pagamento riguarda entrambi, in base alle quote di possesso. Ma se l'ex coniuge a cui è stata assegnata l'abitazione non è proprietario di quote dell'immobile, la divisione del pagamento è simile a quella tra proprietario e inquilino. Quindi l'ex coniuge assegnatario deve pagare un'imposta compresa tra il 10% e il 30%, in base alle disposizioni della delibera comunale. L'anno scorso il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)ha rilasciato delle disposizioni in merito alle quali, l'ex coniuge assegnatario, essendo titolare del diritto d'abitazione, è il solo che paga la Tasi per l'abitazione principale. Ma, non avendo queste dichiarazioni, valenza legislativa, è consigliato verificare presso il Comune di riferimento quali sono le disposizioni a riguardo e comportarsi di conseguenza.
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