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Dal secondo comma dell'articolo 1137 è stata rimossa la parola ricorso, e a una prima interpretazione ciò non ha destato alcuna sorpresa. In molti anzi non hanno notato nessuna modifica sostanziale rispetto a quanto veniva precedentemente espresso nel testo risalente al 2011. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'assenza di questo singolo termine non impedisce fondamentalmente in alcun modo di dare comunque inizio a un giudizio con seguente ricorso giudiziario. Tale epurazione però ha un preciso valore. Il fatto che non sia più presente il termine ricorso infatti indica l'assoluta impossibilità di sfruttare, in fase d'introduzione del giudizio, questa particolare forma. Tenendo conto che, già alla prima lettura della legge, si dà inizio in giurisprudenza alle annotazione di tutte le eventuali decisioni che risultino contrarie. In particolar modo lo scorso 23 gennaio è stata deliberata la sentenza numero 37 presso il Tribunale di Cremona, che impedisce categoricamente ogni impugnazione di qualsiasi delibera di un condominio che venga avanzata attraverso un ricorso. Questa sentenza si oppone al fatto che un'azione di questo tipo presentata con ricorso sia ritenuta valida esclusivamente grazie al cosiddetto "principio di conservazione degli atti". In tal caso però tale principio non può in alcun modo essere attuato, dal momento che l'atto in sé sarebbe comunque impossibilitato dal raggiungere il proprio scopo.
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Il giudice però ha tenuto a specificare che la sua decisione in tal merito non è stata affatto la prima di questo genere. In particolare è stata così citata una precedente sentenza del Tribunale di Milano risalente al 21 ottobre 2013. E' possibile dunque dichiarare con certezza che, per essere certi di impugnare correttamente una qualsiasi delibera avvenuta all'interno del proprio condominio, sia necessario farlo attraverso un atto di citazione, tralasciando del tutto la vecchia prassi ormai obsoleta e inutilizzabile che permetteva di sfruttare una forma quale il ricorso. L'articolo 1137 presenta inoltre una specifica inerente coloro i quali sono reputati legittimamente autorizzati a procedere con l'impugnazione di una qualsiasi delibera condominiale. In particolare il riferimento è nei confronti dei condomini astenuti in fase di votazione. Questi, stando almeno alla legislazione precedente, erano considerati alla stregua dei dissenzienti. Ciò era dovuto a un particolare orientamento giuridico della Suprema Corte di Cassazione, ormai del tutto privo di valore giurisprudenziale.
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