delibera condominiale

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La delibera condominiale si contesta con atto di citazione

La riforma dei condomini ha introdotto svariate novità, tra le quali spicca quella inerente le eventuali contestazioni di una delibera condominiale. Di seguito segue un'analisi approfondita.

di Redazione

26 marzo 2014

Una nuova legge per poter impugnare una delibera condominiale

Lo scorso 18 giugno è entrata ufficialmente in vigore la riforma dei condomini, che ha introdotto alcune novità, e tra queste si nota la totale eliminazione nel testo legislativo del termine "ricorso". Nello specifico la legge fa una distinzione tra condomini astenuti o dissenzienti e condomini assenti alla votazione. Per i primi sarà possibile richiedere l'annullamento presso l'autorità giudiziaria entro e non oltre trenta giorni dal giorno in cui è avvenuta la delibera. Anche i secondi potranno usufruire di questi trenta giorni, ma a partire dal giorno in cui la comunicazione della delibera è avvenuta. Tale legge chiarisce inoltre che un'eventuale successiva richiesta di sospensione nei confronti dell'efficacia di una delibera avvenuta ha una natura esclusivamente cautelare, e di conseguenza è soggetta alle norme che solitamente regolano tali procedimenti. Chi presenta una denuncia per danno temuto o anche per nuova opera, e la si vede accettare, può considerarla un'anticipazione rispetto al giudizio che ne seguirà. Ciò però non vale in alcun modo in caso si ottenga una sospensiva di una delibera avvenuta nel proprio condominio. Per chiarire il concetto in termini più semplici e comprensibili si potrebbe dire che la sospensiva corre il rischio di perdere valore. Per evitare che ciò accada è necessario impugnarla in seguito. Nessun problema è sorto a riguardo del procedimento cautelare. I dubbi veri e propri sono nati quando si è dovuta affrontare la questione della forma in cui una delibera può essere impugnata.

Forma corretta per impugnare una delibera condominiale

Dal secondo comma dell'articolo 1137 è stata rimossa la parola ricorso, e a una prima interpretazione ciò non ha destato alcuna sorpresa. In molti anzi non hanno notato nessuna modifica sostanziale rispetto a quanto veniva precedentemente espresso nel testo risalente al 2011. Ciò è dovuto principalmente al fatto che l'assenza di questo singolo termine non impedisce fondamentalmente in alcun modo di dare comunque inizio a un giudizio con seguente ricorso giudiziario. Tale epurazione però ha un preciso valore. Il fatto che non sia più presente il termine ricorso infatti indica l'assoluta impossibilità di sfruttare, in fase d'introduzione del giudizio, questa particolare forma. Tenendo conto che, già alla prima lettura della legge, si dà inizio in giurisprudenza alle annotazione di tutte le eventuali decisioni che risultino contrarie. In particolar modo lo scorso 23 gennaio è stata deliberata la sentenza numero 37 presso il Tribunale di Cremona, che impedisce categoricamente ogni impugnazione di qualsiasi delibera di un condominio che venga avanzata attraverso un ricorso. Questa sentenza si oppone al fatto che un'azione di questo tipo presentata con ricorso sia ritenuta valida esclusivamente grazie al cosiddetto "principio di conservazione degli atti". In tal caso però tale principio non può in alcun modo essere attuato, dal momento che l'atto in sé sarebbe comunque impossibilitato dal raggiungere il proprio scopo.

L'importanza della scomparsa del termine ricorso

Il giudice però ha tenuto a specificare che la sua decisione in tal merito non è stata affatto la prima di questo genere. In particolare è stata così citata una precedente sentenza del Tribunale di Milano risalente al 21 ottobre 2013. E' possibile dunque dichiarare con certezza che, per essere certi di impugnare correttamente una qualsiasi delibera avvenuta all'interno del proprio condominio, sia necessario farlo attraverso un atto di citazione, tralasciando del tutto la vecchia prassi ormai obsoleta e inutilizzabile che permetteva di sfruttare una forma quale il ricorso. L'articolo 1137 presenta inoltre una specifica inerente coloro i quali sono reputati legittimamente autorizzati a procedere con l'impugnazione di una qualsiasi delibera condominiale. In particolare il riferimento è nei confronti dei condomini astenuti in fase di votazione. Questi, stando almeno alla legislazione precedente, erano considerati alla stregua dei dissenzienti. Ciò era dovuto a un particolare orientamento giuridico della Suprema Corte di Cassazione, ormai del tutto privo di valore giurisprudenziale.

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Domande frequenti

  • Come devo impugnare una delibera condominiale dopo la recente riforma?
    Dopo la riforma del condominio, il termine 'ricorso' è stato eliminato dalla normativa. Di conseguenza, per impugnare una delibera è obbligatorio utilizzare l'atto di citazione. Le sentenze recenti, come quelle del Tribunale di Cremona e di Milano, confermano che il vecchio metodo del ricorso non è più valido. Utilizzare l'atto di citazione garantisce la validità formale del tuo giudizio contro la decisione assembleare, evitando che la tua azione venga respinta per vizio procedurale.
  • Quali sono i termini per impugnare una delibera condominiale?
    Hai a disposizione 30 giorni per presentare l'impugnazione, ma il decorso del termine varia in base alla tua presenza in assemblea. Se hai partecipato alla riunione (sia che tu abbia votato contro o ti sei astenuto), i 30 giorni iniziano dal giorno stesso della delibera. Se invece eri assente, il termine scatta solo dal momento in cui ricevi la comunicazione ufficiale della delibera. È fondamentale rispettare rigorosamente questa scadenza per non perdere il diritto di agire in giudizio.
  • Posso chiedere la sospensione immediata della delibera mentre aspetto il giudizio?
    Sì, puoi richiedere una misura cautelare per sospendere l'efficacia della delibera, ma questa ha natura provvisoria e non definitiva. Attenzione: ottenere la sospensiva non basta a risolvere la controversia. Devi comunque impugnare la delibera tramite atto di citazione entro i termini stabiliti. Senza il giudizio principale, la misura cautelare perde efficacia. Quindi, la sospensiva è uno strumento temporaneo di tutela, non una sostituzione del processo di impugnazione vero e proprio.
  • Anche chi si è astenuto può impugnare la delibera?
    Assolutamente sì. La nuova normativa chiarisce che i condomini astenuti alla votazione hanno pieno titolo per impugnare la delibera, equiparandoli ai dissenzienti. Questo supera precedenti orientamenti giurisprudenziali che potevano creare dubbi sulla legittimazione degli astenuti. Se ritieni che la delibera danneggi i tuoi interessi o sia illegittima, la tua assenza dal voto non ti preclude il diritto di agire in tribunale per chiederne l'annullamento, purché tu rispetti i termini previsti.