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Le delibere viziate sono delibere che sono in contrasto con la legge o, in alternativa, con il regolamento condominiale. Per questo motivo esse non possono essere attuate e devono essere giudicate legalmente. Le delibere viziate possono essere di due differenti tipologie. Vi sono, innanzitutto, le delibere nulle. Queste si pongono in gravissimo contrasto con la legge o con i regolamenti. Anche se non vengono impugnate, tali delibere rimangono comunque nulle perché dietro loro non sussistono i presupposti di legittimità. Per questo non sono suscettibili si essere sanate. Una delibera è nulla quando manca dei suoi elementi essenziali, quando il suo contenuto è illecito o illegale, quando lede i diritti individuali di uno o più condomini o quando vanno ad incidere negativamente sulla proprietà esclusiva di ogni condomino.
Vi sono, poi, le delibere annullabili definite così se il contrasto è minimo e può essere sanato. Se non impugnate entro 30 giorni, anche le delibere inizialmente definibili come annullabili diventano effettive e vincolanti.Finché il giudice non ne decide l'illegittimità, tutte le delibere godono della cosiddetta presunzione di validità. Per questo molte volte le decisioni in esse contenute vengono eseguite immediatamente, senza rendersi conto che tali azioni possono ledere in maniera irrimediabile i diritti di uno o più condomini. Per questa motivazione è possibile richiedere la sospensione di una delibera condominiale. In questo modo si sospende l'efficacia della delibera ancora prima che venga, eventualmente, giudicata illegittima. Sono diversi i momenti in cui è possibile richiedere la sospensione di una delibera condominiale. E', infatti, un'azione che può essere contemporanea alla presentazione dell'impugnazione o in un tempo successivo alla stessa.E' possibile presentare tale richiesta anche in maniera antecedente ma sia la richiesta di impugnazione che quella relativa alla sospensione devono arrivare entro 30 giorni dalla data della delibera stessa.
Ma come impugnare una delibera condominiale? L'impugnazione va fatta davanti ad un giudice civile anche se, a partire dal 2013 dopo il Decreto Legge numero 69/2013 (ovvero il cosiddetto Decreto del Fare), è obbligatorio, per coloro che desiderano proporre l'impugnazione, tentare prima la conciliazione tramite il Ministero della Giustizia. Solo se questa non avrà esito positivo si potrà procedere. Secondo l'articolo 1137 del Codice Civile sono valide tutte le delibere che non sono state dichiarate illegittime dal giudice. Per questo si ha la cosiddetta presunzione di validità per tutte le delibere. L'impugnazione va fatta sempre e comunque entro 30 giorni dal momento in cui l'assemblea condominiale si è riunita ed ha deliberato. Nel caso di delibere annullabili, l'impugnazione può essere fatta da condomini assenti durante l'assemblea, dagli astenuti ed, infine, da coloro che avevano espresso parere contrario. Nel caso delle delibere nulle, invece, l'impugnazione può essere fatta da chiunque. Entro 30 giorni, tale provvedimento va poi comunicato al condominio o a chi lo rappresenta.
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