Formazione degli amministratori condominiali
La nuova riforma che riguarda i condomini interviene anche per quanto riguarda l'incarico di amministratore. Per poter ricoprire tale figura, infatti, sarà necessario possedere alcuni fondamentali requisiti, inerenti l'onorabilità del potenziale amministratore e la sua formazione scolastica.
Per quanto riguarda l'onorabilità del candidato, la norma fa riferimento all'assenza di eventuali condanne penali particolari, mancanza di protesti o altri elementi inerenti la storia personale che possano mettere in serio dubbio l'integrità della persona.
Per quanto riguarda invece la preparazione scolastica occorre essere ben più specifici. In passato era possibile, in via ipotetica, per chiunque cittadino che avesse raggiunto la maggiore età, ricoprire il ruolo di amministratore di un condominio. A partire dallo scorso 18 giugno però non è più così. E' oggi necessario, infatti, aver almeno conseguito il diploma di scuola superiore. Tale restrizione non vale però soltanto per coloro i quali desiderano ricoprire tale incarico, ma anche per quelli che di fatto sono già amministratori. Nel caso infatti una persona, priva del diploma di scuola superiore, eserciti il ruolo di amministratore da meno di un anno, sarà automaticamente invalidata a portare avanti tale incarico.
Ad essere esonerato da questa restrizione saranno invece tutti coloro che potranno dimostrare d'aver svolto, almeno per un anno, il ruolo di amministratore nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della riforma, ovvero il 18 giungo 2010. Quest'obbligo non è applicabile neanche nel caso di amministratori interni, ovvero di coloro che esercitano questa carica all'interno di un condominio nel quale risultano possessori di una o più unità abitative.
Oltre al diploma di scuola superiore la riforma prevede per i futuri amministratori dei corsi di formazione specifici. Sarà necessario dunque seguire un corso iniziale, ovvero d'avviamento alla professione. Questo però non sarà l'unico, dal momento che, nel corso del periodo in carica, dovrà essere seguito regolarmente da altri. Questi avranno lo scopo di aggiornare gli amministratori, che potranno così svolgere sempre al meglio il proprio importante ruolo. Anche stavolta però la riforma prevede due eccezioni. Il corso iniziale infatti non è obbligatorio per chiunque eserciti la professione almeno dal 18 giungo 2010. Per costoro infatti è previsto soltanto l'obbligo dei corsi periodici d'aggiornamento. Qualsiasi corso invece risulta non obbligatorio per gli amministratori interni, ovvero coloro che posseggono almeno un'unità abitativa nel condominio amministrato.
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Così come proposta, tale riforma pare alquanto incompleta. Non è affatto specificato chi possa tenere tali corsi ad esempio o quale sia la loro durata minima. Per non parlare del fatto che i cosiddetti amministratori interni paiono godere di ogni privilegio possibile, e in pratica per nulla colpiti dalle nuove normative vigenti.
Nel decreto "Destinazione Italia" sono state affrontate tali e altre problematiche, ma al momento non sono ancora stati resi noti i dettagli. Di certo sarà posto un freno alla gara senza regole per l'organizzazione di corsi di formazione, visti come una nuova e interessante opportunità di fare affari, sfruttando la mancanza di chiarezza legislativa.
Va ricordato che qualsiasi decreto legge resta in valore per una durata complessiva di sessanta giorni in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Al termine di questo periodo il decreto decade automaticamente qualora non venga convertito. In questo caso specifico la data da tenere presente è il 24 dicembre 2013, ovvero la scorsa vigilia di Natale, a partire dalla quale occorrerà attendere il passare di circa due mesi per l'appunto. In questo periodo quanto esplicato in precedenza sarà ritenuto valido a tutti gli effetti, in attesa che avvenga o meno la normale conversione del decreto.
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