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Regole e Tasse

Sequestro conservativo e amministratore di condominio

Sequestro conservativo e amministratore di condominio, uno strumento a tutela dei condomini contro le irregolarità nella gestione condominiale.

di Redazione

17 giugno 2015

La figura dell'amministratore di condominio

Ai sensi dell'art. 1138, 4° c. c.c., l'amministratore di condominio va obbligatoriamente nominato con la partecipazione di almeno cinque condomini. La dottrina prevalente afferma che il condominio non ha una sua propria personalità giuridica ma che il rapporto amministratore-condomini è riconducibile alla figura contrattuale del mandato con rappresentanza. Quindi sono i singoli condomini ad essere rappresentati dall'amministratore, anche ad esempio in giudizio, e non "l'ente condominio". Mentre nei condomini con meno di otto proprietari-condomini, sono applicabili i principi sanciti dall'art. 1105 e 1106 c.c. sulla comunione e non è escluso che vi sia un amministratore alla cui nomina si dovrà procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 1136, 2° c. c.c.. Viceversa, nei condomini con almeno otto condomini-proprietari, occorre la nomina dell'assemblea nel rispetto del principio maggioritario, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti o comunque la metà del valore dell'edificio. L'amministratore ha un incarico annuale con presunzione di onerosità e può in ogni caso essere revocato dall'assemblea in qualunque momento.

Gli obblighi dell'amministratore di condominio

L'amministratore, anche alla luce della riforma del 2012 introdotta con la L. n. 220 ed in vigore dal 17.6.2013, ha degli obblighi ben precisi. In primis quello della comunicazione dei dati anagrafici, professionali e fiscali, la pubblicazione della documentazione amministrativa condominiale oltre che l'affissione nel condominio del proprio nome, recapito e numero di telefono. Successivamente, l'apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del condominio. Un obbligo ancora, di agire con richiesta di decreto ingiuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, per procedere alla riscossione forzosa delle quote condominiali, salvo quanto può stabilire l'assemblea in proposito, autorizzando delle rinunce. Infine deve necessariamente, all'atto di accettazione della nomina o del suo rinvio, specificare analiticamente gli importi a lui dovuti a titolo di compenso. Si ricorda a tal proposito che l'amministratore può sempre accettare la nomina con riserva di valutare la situazione economico-gestionale del condominio.

Dovere di custodia e di consegna della documentazione

L'amministratore è, nell'esercizio della funzione per cui viene nominato, titolare di un dovere di custodia di alcuni beni e documenti che fanno capo ai singoli condomini. Non essendo il condominio un'entità giuridica autonoma, l'obbligo di restituzione è riconosciuto infatti proprio ai singoli condomini dall'art. 1129, 8°co. c.c.. L'amministratore detiene normalmente chiavi di porte di accesso ai vari locali dei servizi oltre che di ingresso del condominio, documentazione riguardante tabelle millesimali, regolamento condominiale, registri delle attività svolte e dati sensibili dei singoli condomini. La conseguenza diretta di un comportamento reticente e non rispettoso del predetto obbligo, integra un vero e proprio inadempimento contrattuale che si riverbera in modo negativo sul normale esercizio della gestione condominiale. A ben vedere la gestione, in assenza di questi documenti o beni risulta praticamente bloccata, come ad esempio potrebbe accadere in caso di mancata restituzione dell'anagrafe condominiale. In questo caso sarebbe quantomeno impedita la corretta convocazione dei condomini. Di recente la giurisprudenza di merito ha inoltre chiarito che l'esistenza di crediti ancora vantati dall'amministratore non giustificano il comportamento di mancato rilascio di beni e documenti.

Il rimedio del sequestro conservativo

Allorquando l'amministratore di condominio si sia impossessato di somme di denaro afferenti all'esercizio condominiale e non abbia restituito tali importi alla scadenza del suo mandato, i condomini hanno facoltà di agire nei suoi confronti con lo strumento del sequestro conservativo. I condomini dovranno necessariamente adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento destinato al recupero di tali somme. Il codice civile disciplina l'istituto del sequestro conservativo all'art. 2905 c.c., sancendone la legittimità a richiederlo, in capo ai titolari, come nel caso dei condomini, di un diritto di credito attuale. Il provvedimento in esame consiste in un sequestro su determinati beni, individuati dall'autorità giudiziaria, ed in particolar modo solo quelli suscettibili di pignoramento come possono essere gli immobili, i beni mobili e i crediti. Il valore per il quale procedere, deve essere pari a quello dei beni trattenuti in possesso dell'amministratore.

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Domande frequenti

  • Cos'è il sequestro conservativo contro l'amministratore di condominio?
    Il sequestro conservativo è uno strumento legale previsto dall'articolo 2905 del Codice Civile, utilizzabile dai condomini quando l'amministratore trattiene indebitamente somme di denaro relative all'esercizio condominiale e non le restituisce alla scadenza del mandato. Attraverso questo provvedimento, emesso dall'autorità giudiziaria, si bloccano beni specifici dell'amministratore (come conti correnti, immobili o crediti) suscettibili di pignoramento. Il valore del sequestro deve corrispondere esattamente all'importo trattenuto illegittimamente, garantendo così la disponibilità futura dei fondi per coprire le spese condominiali.
  • Quali documenti e beni deve restituire l'amministratore al termine del mandato?
    L'amministratore ha il preciso dovere di custodire e restituire ai singoli condomini, ex art. 1129 c.c., tutti i beni e documenti affidatigli. Tra questi rientrano le chiavi di accesso agli spazi comuni e alle unità immobiliari, il registro delle attività svolte, le tabelle millesimali, il regolamento condominiale e i dati sensibili dei condòmini. La mancata restituzione configura un inadempimento contrattuale grave che blocca la gestione condominiale, impedendo ad esempio la corretta convocazione delle assemblee o l'erogazione di servizi essenziali.
  • Posso rifiutare di consegnare i documenti perché mi devono ancora pagare?
    No, la giurisprudenza ha chiarito che l'esistenza di crediti vantati dall'amministratore verso il condominio non giustifica il rifiuto di consegnare beni e documenti. Il dovere di custodia e restituzione è autonomo e indipendente dalle controversie economiche. Se l'amministratore ritiene di avere crediti insoluti, deve agire legalmente per recuperarli tramite vie giudiziarie appropriate, ma non può tenere in ostaggio la documentazione necessaria alla gestione ordinaria del condominio, come l'anagrafe condominiale o le chiavi.
  • Chi può richiedere il sequestro conservativo e quali sono i requisiti?
    La richiesta di sequestro conservativo può essere presentata dai condomini titolari di un diritto di credito attuale nei confronti dell'ex amministratore. È necessario dimostrare il *fumus boni iuris* (il fondamento del credito) e il *periculum in mora* (il pericolo che, senza il sequestro, il recupero del credito risulti compromesso). L'intervento avviene adendo l'autorità giudiziaria competente, che valuterà la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di blocco dei beni dell'amministratore fino alla definizione della vertenza.
  • Cosa rischia l'amministratore che non restituisce i documenti?
    Un amministratore che si rende reo di comportamento reticente e non rispetta l'obbligo di consegna dei beni e documenti integra un inadempimento contrattuale. Le conseguenze sono negative sia sotto il profilo civilistico, poiché la gestione condominiale ne risulta bloccata (es. impossibilità di convocare assemblee), sia potenzialmente sotto il profilo penale se il rifiuto configura reati specifici come la sottrazione di documenti. Inoltre, tale condotta può essere utilizzata come prova di mala gestio nelle eventuali azioni di responsabilità civile promosse dai condomini.

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