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Regole e Tasse

Equa riparazione e condominio

L'art.2 del DPR 89/2001 (Legge Pinto) prevede il diritto all'equa riparazione e condominio per i danni subiti a causa della durata del processo.

di Redazione

06 luglio 2015

La Legge Pinto: contenuto e applicabilità

Nata nel 2001 per cercare di ridurre i tempi talvolta irragionevoli dei procedimenti giudiziari, la Legge Pinto prevedeva il diritto ad un rimborso economico, a titolo di risarcimento per danni economici e psicologici, rivolto a tutti coloro che si fossero trovati coinvolti in processi che avevano avuto una durata irragionevolmente lunga. Questa norma rispondeva esattamente alle richieste della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo). Tuttavia sono state necessarie alcune importanti modifiche e integrazioni, apportate dall'art. 55 della Legge 83/2012 (meglio conosciuta come decreto per lo sviluppo del Governo Monti), per dare effettiva e piena applicabilità alla legge. In un primo momento infatti i giudici richiedevano la prova del danno subito dal ricorrente, danno non sempre dimostrabile in quanto morale, oltre che economico.

Applicabilità Legge Pinto nella equa riparazione del condominio

In caso di procedimento giudiziario promosso dal condominio è possibile ottenere i risarcimenti previsti dalla Legge Pinto e dal Decreto Monti se la durata del processo viene dichiarata irragionevolmente lunga. Essendo però il condominio una persona giuridica preposta unicamente al mantenimento delle cose comuni, esso potrà agire solo con un mandato unanime, in quanto si tratta di diritti vantati dai singoli individui. In alternativa può richiedere il risarcimento tramite l'amministratore, che deve essere incaricato da delibera dell'assemblea condominiale. In quest'ultimo caso non occorre la totalità dei condomini. Il risarcimento può essere richiesto da chi ha effettivamente subito il danno derivato dal ritardo processuale, senza tener conto della continuità dell'azione processuale, ovvero la sostituzione processuale stabilita dall'articolo 110 del Codice di Procedura Civile. In caso di sostituzione il nuovo soggetto avrà diritto al rimborso per il solo periodo in cui è stato direttamente coinvolto nel procedimento processuale, senza tenere in nessun conto il periodo in cui è stato interessato il soggetto precedente.

Equa riparazione e condominio: decorrenza dei termini

Se in una azione intentata inizialmente dal condominio, viene a costituirsi in tempi successivi il condominio, quest'ultimo potrà richiedere l'equa riparazione, sempre tramite il proprio amministratore, solo per il periodo in cui è stato parte processuale nel processo e non per il periodo antecedente la sua costituzione. In caso di revoca dell'amministratore invece, il nuovo amministratore nominato e delegato dall'assemblea condominiale, potrà a sua volta subentrare nella causa di equa riparazione del condominio senza interruzione di tempi. I tempi oltre i quali un processo può considerarsi irragionevolmente lungo vengono stabiliti dall'articolo 55 del D.L. 83/2012, il Decreto Sviluppo del Governo Monti. Il risarcimento spetta in caso di processo con durata superiore a sei anni, suddivisi in tre anni in primo grado, due in secondo e uno in giudizio.

Come e quando richiedere il risarcimento per equa riparazione

I termini di decadenza per richiedere il risarcimento per equa riparazione sono, per il condominio, gli stessi previsti per gli altri soggetti. La domanda deve essere presentata dall'amministratore entro sei mesi dalla data di sentenza definitiva con cui viene definito il giudizio nel processo protratto oltre il termine ragionevole di durata. L'importo di indennizzo che è possibile ottenere ammonta a €. 1.500 per ogni anno di ritardo, o frazione di anno superiore a sei mesi. Sono queste le modalità da seguire per ottenere il risarcimento per equa riparazione, stabilite dall'articolo 55 del Decreto Legge 83/2012, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo. In sostanza questo Decreto riconosce quanto già previsto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che all'articolo 6 del paragrafo 1 della Convenzione salvaguarda il diritto di ognuno ad un equo processo.

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Domande frequenti

  • Il condominio può ottenere il risarcimento per la durata eccessiva di un processo legale?
    Sì, il condominio può richiedere l'equa riparazione ai sensi della Legge Pinto e del Decreto Monti se il procedimento giudiziario si prolunga oltre i limiti ragionevoli. Poiché il condominio è una persona giuridica, la richiesta deve essere formalizzata attraverso un mandato unanime dei condomini oppure mediante delega all'amministratore, ottenuta tramite apposita delibera assembleare. È fondamentale che l'amministratore agisca specificamente incaricato per questa pratica, poiché il risarcimento riguarda danni individuali dei condòmini ma gestiti collettivamente. Senza questa delega formale, la richiesta non sarà valida.
  • Quali sono i tempi massimi consentiti per considerare un processo 'irragionevolmente lungo'?
    Secondo l'articolo 55 del D.L. 83/2012, un processo si considera irragionevolmente lungo se supera complessivamente i sei anni. Questo termine è strutturato in modo specifico: tre anni per il primo grado, due anni per il secondo grado e un anno per eventuali giudizi ulteriori. Se il procedimento supera questi limiti temporali, scatta il diritto al risarcimento per i danni economici e morali subiti dalle parti coinvolte, inclusi i condomini rappresentati dall'amministratore.
  • Come si calcola l'importo del risarcimento per equa riparazione?
    L'indennizzo è calcolato in base agli anni di ritardo rispetto ai termini legali. Per ogni anno completo o frazione di anno superiore a sei mesi di ritardo, spetta un importo fisso di 1.500 euro. Ad esempio, se un processo dura un anno e mezzo oltre il limite consentito, il risarcimento sarà di 3.000 euro. Questo calcolo tiene conto esclusivamente del periodo in cui il soggetto (o il condominio rappresentato) era effettivamente parte del procedimento e ha subito il danno da dilazione.
  • Entro quanti giorni bisogna presentare la domanda di risarcimento dopo la sentenza?
    La domanda di equa riparazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui diventa definitiva la sentenza che pone fine al processo. Questo termine perentorio vale sia per i privati cittadini che per il condominio. È responsabilità dell'amministratore, debitamente delegato, verificare la scadenza e depositare l'istanza entro il termine stabilito, altrimenti si perde il diritto al rimborso. Si consiglia di agire tempestivamente per evitare decadenze.
  • Cosa succede se cambia l'amministratore condominiale durante il processo?
    La situazione dipende dal tipo di cambiamento. Se il condominio si costituisce in tempi successivi, il nuovo ente può chiedere il risarcimento solo per il periodo in cui è stato effettivamente parte del processo, non per quello antecedente. Al contrario, se cambia l'amministratore (ad esempio per revoca), il nuovo amministratore nominato dall'assemblea può subentrare nella causa di equa riparazione senza interruzioni di tempi, continuando a gestire la pratica per conto del condominio per tutto il periodo di durata del procedimento.