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In caso di procedimento giudiziario promosso dal condominio è possibile ottenere i risarcimenti previsti dalla Legge Pinto e dal Decreto Monti se la durata del processo viene dichiarata irragionevolmente lunga. Essendo però il condominio una persona giuridica preposta unicamente al mantenimento delle cose comuni, esso potrà agire solo con un mandato unanime, in quanto si tratta di diritti vantati dai singoli individui. In alternativa può richiedere il risarcimento tramite l'amministratore, che deve essere incaricato da delibera dell'assemblea condominiale. In quest'ultimo caso non occorre la totalità dei condomini. Il risarcimento può essere richiesto da chi ha effettivamente subito il danno derivato dal ritardo processuale, senza tener conto della continuità dell'azione processuale, ovvero la sostituzione processuale stabilita dall'articolo 110 del Codice di Procedura Civile. In caso di sostituzione il nuovo soggetto avrà diritto al rimborso per il solo periodo in cui è stato direttamente coinvolto nel procedimento processuale, senza tenere in nessun conto il periodo in cui è stato interessato il soggetto precedente.
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Se in una azione intentata inizialmente dal condominio, viene a costituirsi in tempi successivi il condominio, quest'ultimo potrà richiedere l'equa riparazione, sempre tramite il proprio amministratore, solo per il periodo in cui è stato parte processuale nel processo e non per il periodo antecedente la sua costituzione. In caso di revoca dell'amministratore invece, il nuovo amministratore nominato e delegato dall'assemblea condominiale, potrà a sua volta subentrare nella causa di equa riparazione del condominio senza interruzione di tempi. I tempi oltre i quali un processo può considerarsi irragionevolmente lungo vengono stabiliti dall'articolo 55 del D.L. 83/2012, il Decreto Sviluppo del Governo Monti. Il risarcimento spetta in caso di processo con durata superiore a sei anni, suddivisi in tre anni in primo grado, due in secondo e uno in giudizio.
I termini di decadenza per richiedere il risarcimento per equa riparazione sono, per il condominio, gli stessi previsti per gli altri soggetti. La domanda deve essere presentata dall'amministratore entro sei mesi dalla data di sentenza definitiva con cui viene definito il giudizio nel processo protratto oltre il termine ragionevole di durata. L'importo di indennizzo che è possibile ottenere ammonta a €. 1.500 per ogni anno di ritardo, o frazione di anno superiore a sei mesi. Sono queste le modalità da seguire per ottenere il risarcimento per equa riparazione, stabilite dall'articolo 55 del Decreto Legge 83/2012, meglio conosciuto come Decreto Sviluppo. In sostanza questo Decreto riconosce quanto già previsto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che all'articolo 6 del paragrafo 1 della Convenzione salvaguarda il diritto di ognuno ad un equo processo.
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