Si parta dall'assunto che per legge, ognuno in un condominio ha pieno diritto di partecipazione alle assemblee condominiali. Non solo: l'assemblea non può avere effettivamente luogo, se tutti i condomini non sono stati avvisati dello svolgimento della stessa, e ne hanno ricevuto regolare invito. Dunque, l'avviso deve essere recapitato tempestivamente a tutti gli aventi diritto. A volte però, come sottolineato in precedenza, non tutti gli abitanti del condominio possono presenziare. In questo caso la delega diventa lo strumento ideale per risolvere la questione. Ci sono però delle regole precise da seguire, per permettere all'assemblea stessa di svolgersi all'interno dei termini di legge.
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Essendo la delega uno strumento fondamentale a tutela dell'esercitazione di un diritto, la legge ha stabilito paletti più stringenti, ma al tempo stesso anche più chiari, riguardo chi e come possa essere delegato. Fino a non molto tempo fa gli amministratori potevano anche ricevere notizia di una delega oralmente, con i condomini che potevano comunicare a voce chi li avrebbe rappresentati all'assemblea. Un metodo che però in alcuni casi finiva con l'alimentare una certa confusione, e che spesso costringeva a chiarimenti non richiesti gli amministratori. Per questo, oggi il diritto di delega si può esercitare in maniera esclusivamente scritta, consegnandola all'amministratore. Sarà dunque il presidente dell'assemblea stessa a verificare e garantire che il delegato sia stato regolarmente incaricato dall'avente diritto. Va comunque sottolineato come le metodologie per applicare la delega sono chiaramente specificate in calce negli inviti e negli avvisi relativi allo svolgimento dell'assemblea condominiale.
Una volta stabilito dunque il modo in cui si può affidare una delega, vediamo ora come è possibile applicarla. Ci sono infatti dei paletti e delle limitazioni che riguardano la persona incaricata della delega. Innanzitutto, nella richiesta scritta bisogna specificare se essa abbia o meno un'esplicita indicazione di voto. Il che significa che, una volta anticipate le tematiche dell'assemblea di condominio, l'inquilino può preventivamente indicare a chi esercita la delega, comunicandolo nel consenso scritto, come debba votare riguardo gli argomenti prescelti. Un'altra indicazione importante concerne il numero di persone che il delegato può rappresentare in una singola assemblea. Molto spesso infatti in un condominio risiedono nuclei familiari di più persone, situati a volte anche in più appartamenti. A norma di legge, la delega può essere affidata ad una persona che può rappresentare da sola solamente un quinto del totale degli abitanti nel condominio, in uno stabile dalle venti persone residenti in su.
Detto tutto questo, un caso spinoso può presentarsi quando il delegato, presente all'assemblea senza esplicita indicazione di voto, si ritrovi in conflitto di interessi con le decisioni prese del condominio. Riguardo casi di questo genere si è già espressa la Corte di Cassazione, specificando come il conflitto d'interesse può essere causa di annullamento delle delibere, solo nel caso in cui, di tale conflitto, il delegante fosse ignaro. Ne consegue che, senza la consapevolezza di chi ha conferito la delega, il voto può risultare 'inquinato' dal delegato che viene, così, a trovarsi nella posizione di conflitto, rispetto agli altri condomini.
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