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In un contratto di comodato d'uso è bene che si debba determinare con esattezza non soltanto la destinazione della cosa concessa ma anche la durata per la quale questo rapporto dovrà essere valido. Solo in questa maniera il contratto tra le parti si può giudicare come valido a tutti gli effetti di legge, sia esso espressamente ribadito o in semplice forma tacita. L'articolo 1809 del Codice Civile dice che se il comodante si trova in un urgente bisogno della cosa può richiederne l'immediata restituzione anche se ancora non è arrivato il naturale termine del contratto o la cosa ceduta non ha smesso di fungere gli utilizzi per cui è stata concessa. Conseguentemente, l'articolo 1810 del Codice Civile dice che il comodatario deve restituire la cosa al comodante quando questo ne faccia richiesta. Questo particolare comodato è noto come comodato precario. Resta salvo il concetto che chi ha in concessione il bene deve mantenerlo ed utilizzarlo con la massima diligenza, come quella di un buon padre di famiglia.
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Ma cosa succede quando la cosa concessa in comodato d'uso è la casa familiare? Non sono pochi i casi che si sono verificati in passato e continuano a verificarsi ancora. Tali casi vedono la concessione della casa in comodato d'uso ai figli che si stanno per sposare da parte dei genitori. I diverbi nascono nel caso in cui insorgano problemi coniugali e si arrivi, quindi, alle sentenze di separazione o divorzio. In queste circostanze, l'immobile viene concesso dal giudice al coniuge cui sono affidati i figli. Rappresentazione di questa circostanza è la sentenza 13603 del 2004. Si richiedeva la fine del comodato d'uso ritenuto precario in modo da rientrare in possesso della casa concessa al figlio ma che era stata affidata, adesso, alla nuora (con i figli). Si è stabilito, però, che la separazione non modifica la natura del tipo di contratto in quanto il bene è vincolato dalla sua destinazione d'uso, ovvero quella di essere la casa familiare. In questo caso particolare, il contratto non cessa di esistere solamente se il comodante richiede la restituzione del bene. E' stato inoltre ribadito che il comodato d'uso precario non esiste ed il contratto viene meno solamente quando i figli conviventi con il genitore assegnatario saranno economicamente indipendenti.
Dell'assegnazione della casa familiare in sede di separazione si è sempre fatto un gran parlare. E', infatti, uno dei principali motivi per cui i coniugi discutono quando si lasciano. E' l'articolo 155 quater a stabilire i criteri per l'assegnazione della casa familiare nel caso in cui la famiglia smetta di esistere. La priorità assoluta sta nell'interesse dei figli e, quindi, viene salvaguardato il diritto di questi ultimi a continuare ad abitare nei propri luoghi, insieme al genitore affidatario. Nel caso in cui, al momento della separazione, i figli siano maggiorenni, devono essere conviventi con il genitore affidatario e devono essere economicamente non autonomi per motivi indipendenti dalla loro volontà.
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