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Sempre il Decreto Legge 192 del 2005 indica quali sono i tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica, prevedendo anche le eventuali sanzioni in caso di mancata indicazione o presentazione. L'obbligo di redazione del certificato è sempre a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha anche il compito di allegarlo al relativo contratto. Il tecnico abilitato al suo rilascio esaminerà per la redazione, una serie di fattori, come ad esempio lo stato di conservazione dell'involucro dell'appartamento (tetto e pareti), impianto di riscaldamento e zona climatica in cui è posto l'edificio. Le sanzioni previste per il mancato rilascio dell'APE sono molto severe, con importi che variano in base alla tipologia di contratto redatto (compravendita o locazione). Sanzioni minori interessano anche le agenzie immobiliari che si sono occupate della compravendita o della locazione, mentre vi sono sanzioni elevate per i tecnici che redigono un attestato non conforme.
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Sebbene anche le aste giudiziarie diano luogo al trasferimento di un immobile a carattere oneroso, un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato ha stabilito la non volontà del legislatore di includere nella normativa inerente l'obbligo di certificazione energetica gli immobili acquistati nelle aste giudiziarie. Gli edifici soggetti a vendita forzata, effettuata attraverso un decreto di trasferimento in ambito giudiziale, non può infatti ritenersi frutto di una contrattazione fra le parti, cioè quella vendita negoziale a cui il decreto sembra volere far riferimento. Sarebbe impensabile prevedere una sanzione a carico di un soggetto che non ha messo in atto una vendita consensuale. Inoltre risulterebbe impossibile stabilire a chi applicare le sanzioni amministrative previste per una eventuale inosservanza della norma. Colui che subisce l'alienazione del bene, contro la sua stessa volontà, non potrà mai essere sanzionabile per un suo trasferimento con un atto unilaterale, anziché con un contratto di compravendita.
Pur non risultando obbligatoria, l'Attestazione di Prestazione Energetica può essere richiesta in alcuni casi dal Giudice dell'esecuzione. Poniamo il caso di immobile che si trovi in classe energetica A oppure A+: questa particolare caratteristica potrebbe influire positivamente sia sul valore economico del bene che su una sua maggiore commercialità. In questo caso il Giudice può richiedere l'Attestazione di Prestazione Energetica al perito stimatore per informare i potenziali acquirenti sui benefici legati all'immobile ed allegare successivamente il documento redatto al decreto di trasferimento. Tuttavia la mancata produzione non potrà mai comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista unicamente per le vendite negoziali e consensuali.
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