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Al momento della certificazione, se le condizioni dell'edificio in questione rispettano le normative sul risparmio energetico, il soggetto certificatore può conferire una durata massima di 10 anni al documento APE. Nel caso l'edificio non rispetti le prescrizioni imposte dal Ministero per lo Sviluppo Economico, invece, l'APE generalmente sarà valido soltanto fino al 31 dicembre dell'anno successivo al suo rilascio. Scaduto il termine fissato dal certificatore, l'APE non ha quindi più alcuna validità e deve essere necessariamente rinnovato. Inoltre, bisogna ricordare che il certificato APE decade nel caso in cui un immobile subisca variazioni, ristrutturazioni o migliorie agli impianti, modificando in tal modo le prestazioni e l'efficienza energetica dell'edificio. Prima di allegare un APE a un contratto di locazione o compravendita, dunque, è opportuno verificare presso l’amministratore dello stabile se siano stati effettuati interventi di alcun tipo dopo la data di rilascio del documento stesso.
Il certificato APE deve essere obbligatoriamente prodotto e allegato in caso di compravendita o di nuova locazione di un edificio o di un'unità immobiliare. In pratica, per ogni transazione che implica un trasferimento di denaro, la legge prescrive di allegare l'APE agli atti della transazione, in caso contrario si rischia una sanzione pecuniaria. Su richiesta del certificatore, è possibile inoltre richiedere la cosiddetta "targa energetica", prodotta dall'Organismo regionale di accreditamento, che attesta il livello di efficienza energetica dell'edificio. Nel caso di immobili adibiti ad uso pubblico, se l'APE è riferita all'intero edificio e comprende tutte le sue unità immobiliari, la targa deve essere esposta in un luogo che ne garantisca la massima visibilità. Ancora una volta, occorre ricordare che l'APE deve essere rinnovato in caso di ristrutturazioni o ampliamenti delle unità immobiliari, modifiche agli impianti, alle murature o agli infissi.
A partire dal 1 luglio 2015, le ultime normative sul risparmio energetico introdotte dal Ministero per lo Sviluppo Economico prevedono l'adozione di nuovi standard per il calcolo della classe energetica. Le classi passeranno quindi da 7 a 10, con la classe più virtuosa denominata A4, seguita da A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G. Inoltre, il sistema verrà uniformato su tutto il territorio nazionale, utilizzando gli stessi metodi di calcolo e modelli informativi, mentre tutti gli attestati dovranno essere archiviati nel nuovo Catasto energetico nazionale, il SIAPE. In questo modo, gli attestati saranno semplificati nella forma e più semplici da leggere. Come già avveniva in passato, infine, all'interno dell'APE dovranno essere inserite eventuali raccomandazioni sugli interventi migliorativi da apportare agli impianti per incrementare l'efficienza energetica. In ogni caso, le certificazioni già rilasciate dalla Regione Lombardia rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza, mentre i nuovi attestati, prodotti dopo l'introduzione delle nuove norme, dovranno essere redatti utilizzando le nuove denominazioni delle classi energetiche.
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