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La riforma del condominio avvenuta nel 2012 con la legge 220 ha introdotto una nuova norma nel codice civile, la 1122-bis, con lo scopo di regolamentare in modo specifico l’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili. Questa norma stabilisce che è diritto di ogni condomino installare questo tipo di impianti anche al servizio di singole abitazioni sul lastrico solare, cioè il tetto, e su ogni altra superficie idonea sia che si tratti di proprietà comune, sia che si tratti di proprietà esclusiva. E' importante osservare che l'articolo sancisce il diritto a questo tipo di installazioni ed esclude, di fatto, la possibilità dell'assemblea di impedire i lavori. In linea di massima, quindi, il condomino può procedere all'installazione dei pannelli fotovoltaici individuali senza consultare l'assemblea condominiale. Nel caso, però, in cui i lavori richiedano delle modifiche alle parti comuni, è necessario informare l'amministratore di condominio che dovrà convocare una assemblea nel modo più rapido possibile.
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L'assemblea condominiale non ha la facoltà di autorizzare o meno i lavori. Essa può, tuttavia, esercitare in modo facoltativo alcuni poteri. Tra questi vi è la facoltà di proporre modalità alternative di esecuzione dei lavori o di imporre alcune misure volte a garantire la sicurezza, la stabilità e il decoro dell’immobile. Inoltre, l'assemblea può applicare una ripartizione delle superfici comuni in modo tale da garantire a tutti i condomini interessati l'accesso ad esse per provvedere, anche in futuro, all'installazione di impianti fotovoltaici. Infine, l'assemblea può richiedere al condomino che vuole svolgere i lavori di fornire delle garanzie a salvaguardia da potenziali danni che potrebbero derivare dallo svolgimento dei lavori. E' importante sottolineare che l'assemblea esercita questi poteri in modo facoltativo e che ogni delibera in questo senso deve essere approvata con una maggioranza dei 2/3 dei millesimi.
Come tutte le norme, anche quella sugli impianti rinnovabili è stata soggetta ad interpretazioni contrastanti nella pratica. Nonostante la legge sancisca il diritto all'installazione, infatti, vi sono stati casi in cui le assemblee condominiali si sono opposte. Una delle sentenze più celebri in questo senso è stata emessa dal tribunale di Milano il 7 ottobre 2014. I giudici erano stati chiamati a deliberare nel caso di un condomino a cui l'assemblea aveva negato l'autorizzazione allo svolgimento dei lavori per installare un impianto fotovoltaico. La sentenza ha dato ragione al condomino confermando il suo diritto a procedere nei lavori. Il tribunale ha riconosciuto la norma 1122-bis come una eccezione relativa alla regolamentazione generale sull'uso delle parti comuni e stabilito che i regolamenti condominiali in contrasto con essa debbano essere considerati nulli. A ribadire il concetto di diritto stabilito nella norma va anche ricordato che il condomino che intende installare impianti per l'energia rinnovabile può anche accedere alle unità immobiliari di altri proprietari se questo fosse necessario per lo svolgimento dei lavori.
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