Quando si parla di lavori e cambiamenti da realizzare sotto il profilo edilizio, bisogna stare molto attenti. Vi sono, infatti, dei casi particolari in cui è necessario essere muniti di apposite autorizzazioni ed altri per cui, invece, non vige alcun obbligo. L'articolo numero 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 identifica quelli che, alla fine, sono i tipi di lavori appartenenti all'edilizia cosiddetta libera. Questi sono quelli per cui non è assolutamente necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo. Al decimo articolo, sempre dello stesso Decreto Legge, viene dato spazio alle opere edilizie che richiedono, invece, il rilascio del permesso di costruire. Infine l'articolo 22 riguarda gli interventi non individuati dai precedenti articoli e per cui sono necessari la SCIA e la DIA. Realizzare lavori senza essere in possesso dei requisiti necessari e, quindi, senza le autorizzazioni rappresenta ad oggi un grave illecito che può essere semplicemente di tipo amministrativo o ricadere anche nell'ambito penale. In base alle situazioni, quindi, non essere muniti di autorizzazione può significare dover pagare sanzioni di importi non indifferenti.
Fatta questa doverosa premessa, è giunto il momento di fare bene chiarezza una volta per tutte. La domanda che potrebbe sorgere a questo punto è se occorrono, o meno, SCIA ed autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori. L'orientamente della giurisprudenza in tal senso non sembra propriamente univoco. Prevale, comunque, quello secondo cui per procedere all'installazione di condizionatori o climatizzatori secondo le regole è necessaria la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Questo perché sia il condizionatore che il climatizzatore sono impianti tecnologici la cui installazione ricade tra gli interventi edilizi minori. Essendo un intervento edilizio è necessaria l'applicazione del DPR numero 380 del 2001. In base a quanto detto, non sarà obbligatorio il permesso di costruire ma servirà la SCIA (articolo 22). Qualsiasi attività edilizia, poi, deve avere pieno rispetto delle norme antisismiche, di quelle igieniche, antincendio così come di quelle che riguardano l'efficienza energetica.
L'articolo numero 181 del Decreto Legislativo numero 42 del 2004 integra il reato di violazione del vincolo paesaggistico. Anche un prodotto apparentemente semplice come un condizionatore è soggetto al rispetto di questa particolare restrizione. Qualora, infatti, l'installazione del condizionatore sia prevista su un edificio che si trovi in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessario, prima di poter procedere con i lavori, ottenere l'apposito foglio di via, ovvero l'autorizzazione paesaggistica.
Secondo quanto afferma, poi, un'altra linea di pensiero i condizionatori si possono considerare di libera installazione. Sebbene possa esserci una lieve alterazione dell'estetica esteriore dell'edificio, questo fattore non lede apprezzabilmente l'edificio stesso, sia a livello paesaggistico che, a maggior ragione, urbanistico. In ogni modo, prima di effettuare qualsiasi lavoro è bene informarsi sui regolamenti del proprio Comune in merito ai lavori da intraprendere.
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