La certificazione energetica necessita degli accertamenti previsti dalla legge che devono essere effettuati da tecnici abilitati come: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, dottori, agronomi, dottori forestali, periti agrari. Questi professionisti devono avere i requisiti professionali minimi stabiliti dal Dpr numero 75 del 16 Aprile 2013. La legge nazionale stabilisce inoltre che, qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, l'attestato di certificazione energetica (ACE) debba essere redatto dal certificatore e rilasciato, al proprietario debitamente timbrato, dal comune in cui si trova l'edificio o l'unità immobiliare. Regioni e province autonome hanno l'onere di munirsi di adeguati strumenti di certificazione energetica conformi alle Linee Giuda Nazionali per la certificazione energetica stabilite dalla legge dello Stato e di emanare le norme che disciplinano la materia della certificazione energetica. I tecnici e gli enti abilitati hanno il compito quindi di esaminare le prestazioni energetiche degli immobili attraverso metodologie standardizzate volte al evitare giudizi arbitrari o di convenienza e di indicare nell'attestato di certificazione energetica la classe energetica o di consumo di appartenenza nonché le modalità seguite per la sua determinazione. Saranno poi le regioni tramite i comuni a verificare la sussistenza dei requisiti dei certificatori e la regolarità della documentazione prodotta.
L'attestato di certificazione energetica (ACE) ha sostituito l'attestato di qualificazione energetica (AQE) in cui venivano elencate le caratteristiche energetiche degli edifici L'ACE a differenza del vecchio AQE deve essere redatto da un tecnico imparziale, estraneo cioè alla progettazione e alla costruzione dell'immobile e reca sempre l'appartenenza dell'edificio o di un'unità immobiliare ad una determinata classe energetica. Il documento in questione riporta i dati del proprietario dell'immobile e del soggetto certificatore, i dati catastali e quelli relativi alla registrazione nel catasto energetico, i dati dell'edificio e l' indicazione di appartenenza ad una delle otto classi di consumo (da A+ a G) previste per la valutazione della prestazione energetica. Altro requisito di idoneità dell'ACE è la registrazione al catasto energetico la cui data rappresenta il termine iniziale della certificazione che ha una validità massima di dieci anni. All'interno dell' ACE è inoltre indicata la possibilità del rilascio della targa energetica su esplicita richiesta del certificatore e per qualsiasi classe di consumo. La targa energetica ha scopo prettamente pubblicitario e serve a mettere a conoscenza del pubblico l'appartenenza di un immobile ad una determinata classe energetica. L'esposizione della targa energetica è obbligatoria per gli edifici pubblici e ad uso pubblico di nuova costruzione. Essa va posizionata in modo tale che sia facilmente visibile e la sua durata corrisponde a quella dell'attestato di certificazione energetica. L'ACE va presentato, secondo le modalità previste dalla legge, per poter usufruire degli incentivi economici per l'acquisto di beni immobili abitativi di nuova costruzione ad alta efficienza energetica e per beneficiare delle detrazioni e delle agevolazioni per l'esecuzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti.
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