Incentivi ristrutturazione straordinaria

Le condizioni

L'importo di spesa massimo sul quale è possibile calcolare la detrazione è di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e per le spese effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data in cui è entrato in vigore il D.L. n. 83/2012. La spesa massima da considerare per lavori effettuati prima di tale data è di 48.000 euro. Secondo quando indicato dal D.L 70 emanato in 13 maggio 2011, non si ha più l'obbligo di dover indicare il costo della manodopera nella fattura. L'ammontare della detrazione sarà ripartita in dieci rate di pari importo annuali.

La detrazione al 50% dell'Irpef spetta anche nel caso di acquisto di immobili la cui ristrutturazione è stata effettuata da cooperative, imprese di ristrutturazione o costruzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato nel giungo del 2001 con Dpr 6. Andando nello specifico, la detrazione di imposta è applicabile alle opere di risanamento conservativo, restauro, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia riguardante immobili condominiali e singoli appartamenti. Nel caso di manutenzione ordinaria, il diritto alla detrazione Irpef del 50% si ha solo se l'intervento riguarda le parti comuni degli edifici ad uso residenziale. La possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali si ha anche nel caso di lavori per l'eliminazione delle barriere architettoniche relative a montacarichi e ascensori, ad esempio andando a realizzare un elevatore. Rientrano nell'ambito degli interventi considerati anche le misure adottate per prevenire il rischi di illeciti fatti da terzi, quelle aventi la finalità di evitare potenziali infortuni domestici e le spese sostenute per il ripristino e la ricostruzione di immobili, anche se non residenziali, che hanno subito danni dovuti al verificarsi di interventi calamitosi. Quest'ultimo caso è ammesso previa l'opportuna dichiarazione dello stato di emergenza.

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Chi può usufruire

usufruire degli incentivi ristrutturazione straordinaria Le persone che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, non sono solamente i proprietari degli immobili sui quali vengono eseguiti i lavori, o coloro che sono titolari di diritti su questi, ma anche l'eventuale comodatario o inquilino. In modo particolare le detrazioni possono spettare a:

- proprietario o nudo proprietario;

- titolare di un diritto di godimento reale (abitazione, uso, superficie o usufrutto);

- comodatario o inquilino;

- soci di cooperative indivise e divise;

- soci di società semplici;

- imprenditori individuali, ma solo per immobili non rientranti in quelli merce o strumentali.

Ha diritto alla detrazione Irpef anche il familiare: coniuge, parente fino al terzo grado, affini non oltre il secondo grado; o convivente del detentore o possessore dell'immobile, sempre che questi si faccia carico delle spese e la documentazione relativa a bonifici e fatture gli sia intestata. Il diritto è valido anche se l'abitazione comunale non è intestata al familiare che sostiene le spese, bensì al proprietario; la condizione di convivente o comodatario deve essere valida nel momento in cui è inviata la comunicazione relativa all'inizio dei lavori.

Quando si acquista un edificio che ha subito lavori che beneficiano della riduzione Irpef, il rimanente del "bonus" è trasferito automaticamente all'acquirente, a meno di accordi diversi stipulati tra le parti. Possono usufruire delle detrazioni anche coloro che eseguono i lavori in proprio, ma solo per quanto riguarda le spese sostenute per l'acquisto dei materiali adoperati.

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    Incentivi ristrutturazione straordinaria: Modalità e tempi

    Chi vuole usufruire delle detrazioni dovrà, quando previsto, inviare all'ASL competente una comunicazione tramite raccomandata A.R. prima dell'inizio dei lavori, a meno che le norme per la sicurezza sui cantieri non prevedano tale obbligo di notifica. Le spese sostenute dovranno essere pagate tramite bonifico sia postale che bancario e per ciascun pagamento dovranno essere indicati: causale, codice fiscale di chi effettua il pagamento, codice fiscale o partita Iva del beneficiario.

    Nella dichiarazione dei redditi basterà indicare i dati catastali che identificano l'immobile, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, dovranno essere indicati anche gli estremi dell'atto che lo certifica come tale. Non c'è più l'obbligo di comunicazione di inizio lavori che è stato sospeso il 13 maggio 2011 con il D.L. 70.

    Dovrà inoltre essere conservata ed esibita su richiesta la documentazione relativa a tutte le abilitazioni necessarie ai lavori, l'eventuale domanda di accatastamento per quegli immobili che non sono ancora stati censiti, le ricevute Ici, le eventuali delibere assembleari per l'approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese, tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.



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