Le persone che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale, non sono solamente i proprietari degli immobili sui quali vengono eseguiti i lavori, o coloro che sono titolari di diritti su questi, ma anche l'eventuale comodatario o inquilino. In modo particolare le detrazioni possono spettare a:
- proprietario o nudo proprietario;- titolare di un diritto di godimento reale (abitazione, uso, superficie o usufrutto);- comodatario o inquilino;- soci di cooperative indivise e divise;- soci di società semplici;- imprenditori individuali, ma solo per immobili non rientranti in quelli merce o strumentali.Ha diritto alla detrazione Irpef anche il familiare: coniuge, parente fino al terzo grado, affini non oltre il secondo grado; o convivente del detentore o possessore dell'immobile, sempre che questi si faccia carico delle spese e la documentazione relativa a bonifici e fatture gli sia intestata. Il diritto è valido anche se l'abitazione comunale non è intestata al familiare che sostiene le spese, bensì al proprietario; la condizione di convivente o comodatario deve essere valida nel momento in cui è inviata la comunicazione relativa all'inizio dei lavori.Quando si acquista un edificio che ha subito lavori che beneficiano della riduzione Irpef, il rimanente del "bonus" è trasferito automaticamente all'acquirente, a meno di accordi diversi stipulati tra le parti. Possono usufruire delle detrazioni anche coloro che eseguono i lavori in proprio, ma solo per quanto riguarda le spese sostenute per l'acquisto dei materiali adoperati.Chi vuole usufruire delle detrazioni dovrà, quando previsto, inviare all'ASL competente una comunicazione tramite raccomandata A.R. prima dell'inizio dei lavori, a meno che le norme per la sicurezza sui cantieri non prevedano tale obbligo di notifica. Le spese sostenute dovranno essere pagate tramite bonifico sia postale che bancario e per ciascun pagamento dovranno essere indicati: causale, codice fiscale di chi effettua il pagamento, codice fiscale o partita Iva del beneficiario.
Nella dichiarazione dei redditi basterà indicare i dati catastali che identificano l'immobile, nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, dovranno essere indicati anche gli estremi dell'atto che lo certifica come tale. Non c'è più l'obbligo di comunicazione di inizio lavori che è stato sospeso il 13 maggio 2011 con il D.L. 70.Dovrà inoltre essere conservata ed esibita su richiesta la documentazione relativa a tutte le abilitazioni necessarie ai lavori, l'eventuale domanda di accatastamento per quegli immobili che non sono ancora stati censiti, le ricevute Ici, le eventuali delibere assembleari per l'approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese, tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.
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