Come si vede dalle modifiche alle norme sopra riportate, la definizione ha subito diversi cambiamenti e si è trasformata diventando più elastica e meno rigida, andando ad includere casi di intervento che non erano stati inizialmente contemplati e che in origine erano classificati come nuove costruzioni.
L'ampliamento della definizione ha, da un lato, favorito diverse tipologie di intervento soprattutto dal punto dei vista delle detrazioni fiscali, per contro, la definizione ha il limite di essere ancora poco chiara in alcune circostanze: non è chiaro, ad esempio, come si debba quantificare lo spostamento lieve dell'edificio. Le amministrazioni comunali possono, di conseguenza, interpretare in modo personale la normativa e non dovrà quindi destare troppo stupore se interventi analoghi, ai limiti della definizione, verranno classificati come ristrutturazione edilizia in un comune e nuova costruzione in un altro.Dal momento che la definizione si è ampliata andando a includere diverse tipologie di opere, anche la normativa in materia di detrazioni fiscali ha dovuto adeguarsi. Alcune tipologie di demolizione con ricostruzione, in passato non potevano essere considerate come ristrutturazione e quindi non potevano beneficiare delle relative detrazioni fiscali; i medesimi interventi possono invece essere oggi inquadrati come ristrutturazioni edilizie ed avere quindi accesso alle detrazioni.In merito alle detrazioni fiscali relative alle demolizioni con ricostruzione, è ultimamente intervenuto Pier Paolo Baretta, sottosegretario del "Ministero dell'Economia", fornendo un chiarimento molto importante, in risposta ad una interrogazione alla Camera in Commissione Finanze. Secondo quanto affermato dal sottosegretario, le detrazioni fiscali spettanti alle ristrutturazioni edilizie, sono applicabili anche alle demolizioni con ricostruzione che prevedono un lieve spostamento. La motivazione di questa decisione è data dal successivo allentarsi dei vincoli stabiliti dalle norme, che ha permesso di far rientrare nell'ambito delle ricostruzioni, anche tale tipo di interventi.Dalle parole del sottosegretario Baretta emerge, o meglio trova conferma, un aspetto che era già noto, ovvero che gli interventi di tipo demolizione con ricostruzione possono essere considerati ai fini delle detrazioni fiscali, solo nel caso in cui possano essere classificati, dal punto di vista urbanistico, come ristrutturazioni edilizie.
Fermo stando che la definizione è soggetta a possibili modifiche periodiche, è fondamentale individuare, ai fini della classificazione e di conseguenza della detrazione fiscale, il momento in cui il progetto è stato presentato al Comune e in base a questo, a quale normativa vigente si debba far riferimento.A titolo d'esempio consideriamo una demolizione con ricostruzione che mantenga la stessa posizione nel lotto in cui si trova e lo stesso volume, ma abbia sagoma diversa da quella precedente. Nel caso in cui il progetto sia stato presentato precedentemente all'entrata in vigore del "D.L. 69/2013", è molto probabile che venga classificato come nuova costruzione, di conseguenza, anche se la normativa è stata modificata prima del termine delle opere, il proprietario non avrà comunque la possibilità di poter accedere alle detrazioni spettanti per le ristrutturazioni. Questo sarà invece possibile se lo stesso progetto è stato presentato in data successiva all'entrata in vigore del Decreto e potranno essere applicate le detrazioni relative alle spese sostenute per la ristrutturazione.
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