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La norma di riferimento è la Circolare n. 121/E dell'11 maggio 1998, con cui l'Agenzia delle Entrate ha specificato che possono godere di agevolazioni fiscali tutti gli altri eventuali "costi strettamente collegati" alla realizzazione degli interventi, oltre alle spese effettive sostenute per gli interventi stessi.
Le spese per il ponteggio rientrano senza alcun dubbio nel novero di questi costi strettamente collegati, così come tutte le altre voci di spesa relative alla sicurezza ma anche alle prestazioni professionali per la progettazione e per la direzione dei lavori o agli oneri accessori, quali l'IVA e l'imposta di bollo.Basti pensare agli interventi in quota riguardanti il tetto o le facciate di un edificio, per esempio finalizzati a migliorare l'isolamento termico, che richiedono l'installazione obbligatoria di un ponteggio quale inderogabile dispositivo di sicurezza collettivo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 più comunemente noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL).Due aspetti normativi eloquenti in merito all'attenzione posta sul tema della sicurezza sono il decadimento dei benefici fiscali in caso di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia e il divieto per le imprese edili di praticare sconti in sede di preventivo sui costi dei dispositivi di sicurezza, come misura precauzionale contro un possibile scadimento del livello qualitativo di questi ultimi. Nice Flo FLO4R-S telecomando originale 4 tasti 433,92 Mhz rolling code radiocomando FLOR - FLOR-S apricancello Prezzo: in offerta su Amazon a: 16,39€ |
Oltre a tutte le spese effettive sostenute per installare un ponteggio necessario allo svolgimento di lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica di un immobile, sono detraibili anche i costi della TOSAP (Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico) e quelli del PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) ovvero il documento operativo da redigere obbligatoriamente ogni qualvolta si installa un ponteggio metallico fisso.
In particolare, con la Risoluzione n. 229/E del 18 agosto 2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la TOSAP e cioè l'imposta dovuta per usufruire di una porzione di spazio pubblico durante i lavori, è da ritenersi una spesa strettamente connessa all'esecuzione dell'intervento.La TOSAP rientra quindi tra i costi detraibili elencati nella già citata Circolare n. 121/E del 1998, senza che le modalità di versamento disposte dall'ente titolato ad esigere l'imposta (il Comune o la Provincia) possano ostare in tal senso, malgrado esse siano diverse dal pagamento con il bonifico cosiddetto "parlante" che di norma è un requisito per l'ottenimento della detrazione.Infatti, ad eccezione degli adempimenti che prevedono altre modalità di pagamento (come i diritti per le concessioni, tra cui appunto la TOSAP) per ottenere le detrazioni fiscali del 50% e del 65% è obbligatorio che i lavori vengano pagati con un bonifico bancario o postale "parlante", così definito perché deve sempre contenere determinate informazioni.
Si parte dalla causale, in cui devono apparire i riferimenti normativi della detrazione: in caso di ristrutturazione edilizia va menzionato l'art. 16 bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917, mentre se si tratta di una riqualificazione energetica si cita la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1.Vanno poi indicati gli estremi della fattura nonché il nominativo e il codice fiscale dell'ordinante il bonifico ovvero di chi, normalmente, è anche l'intestatario della fattura e il soggetto che usufruisce della detrazione. Infine va specificato il beneficiario del bonifico indicando, a seconda del soggetto che ha eseguito i lavori, nominativo e codice fiscale oppure ragione sociale e partita IVA.
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