All'interno di un'abitazione singola non si parlerà mai di parti comuni. Ciò avviene, invece, all'interno dei condomini. Per identificare ogni singola parte di proprietà non si fa alcuna fatica: è sufficiente, infatti, rifarsi al contratto di compravendita ed il problema è sempre risolto (soprattutto per quanto concerne le cosiddette pertinenze). I problemi, invece, sorgono quando ci si trova difronte alle cosiddette parti comuni. Queste ultime sono regolamentate dal Codice Civile, in particolare dall'articolo 1117, in cui vengono definite tutte quelle che si possono definire parti comuni. Nello specifico, sono parti comune quelle adibite all'utilizzo comune (come il suolo, le fondazioni, le mura), quelle adibite a parcheggio o all'espletamento di servizi per il bene comune (come la portineria o la lavanderia) e quelle le cui installazioni sono state effettuate per il bene comune (come ad esempio l'ascensore, le cisterne, le fognature e similari).
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Nonostante l'articolo 1117 del Codice Civile faccia un elenco abbastanza ampio di quelle che sono considerate parti comuni all'interno di tutti i condomini, questo stesso elenco non si dimostra comunque completamente esaustivo. Molti di più, infatti, potrebbero essere ancora gli elementi da citare. Sebbene risalga davvero a pochi anni fa la nuova Riforma del Condominio, il corridoio condominiale non fa ancora parte di questo famigerato elenco. Per stabilire quella che è la reale funzionalità del corridoio condominiale all'interno di qualsivoglia edificio ci si deve rifare, quindi, nella maggioranza dei casi, a diverse sentenze già emesse dalla Corte di Cassazione, tutte concordi nello stabilire che per arrivare alla decisione finale bisognerebbe innanzitutto fare riferimento al primo atto relativo alla compravendita di ogni appartamento servito dal predetto corridoio, al fine di evitare di commettere errori spesso banali ma che rischiano di avere ripercussioni non di poco conto su tutti gli interessati.
Ogni singolo condomino, in qualità di proprietario della parte comune,. può modificare la stessa. L'importante è non alterarne assolutamente l'utilizzo e non impedire con queste opere che gli altri condomini possano usufruirne alla stessa maniera. E' proprio l'articolo 1102 del Codice Civile a ribadire questo concetto. Una recente sentenza del 2008, ad esempio, ha legittimato l'installazione di un piccolo cancello all'interno di un corridoio comune per migliorare il godimento dello stesso aumentandone, allo stesso tempo, la sicurezza impedendo l'accesso a tutti coloro che non erano muniti delle apposite chiavi. E' bene sapere che accanto al condominio classico esiste anche quello parziale. Non è raro, infatti, che il corridoio possa essere parte comune per alcuni condomini e non per altri. Con la forma del condominio parziale sono considerati come proprietari solamente i condomini che si servono di quella determinata parte comune e solo questi sono tenuti a partecipare alle spese che riguardano queste parti stesse.
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