Dichiarazione rispondenza impianto elettrico

Generalità

Molto spesso, in caso di vendita, acquisto o affitto di abitazioni, queste ultime sono sprovviste della Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico in base al citato Decreto Ministeriale n. 37 del 2008, che ha abrogato, tra l’altro, la legge di riferimento n. 46 del 1990. Per gli edifici esistenti, l’assenza di tale documentazione rappresenta un limite alla sicurezza di chi abita l’edificio. Tuttavia, la mancanza è colmabile con la dichiarazione di rispondenza (DIRI). Quest’ultima, è stata introdotta dal D.M. 37/08 sopra citato, resa operante nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia mai stata certificata o non sia più reperibile, e rilasciata da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale. Il tecnico, per rilasciare la dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico, deve, se dipendente, avere svolto la funzione di responsabile tecnico da almeno cinque anni nella ditta per la quale lavora. E la ditta, a sua volta, deve essere in possesso della prevista abilitazione nel settore impiantistico. Nel caso, poi, che la potenza elettrica impegnata nell’edificio superi i 6 KW, il tecnico suddetto deve essere iscritto al relativo albo professionale. La DIRI, che si basa unicamente su operazioni di accertamento e verifica, si limita, pertanto, a dichiarare la rispondenza dell’impianto elettrico alle norme vigenti ed ha lo stesso valore giuridico della dichiarazione di conformità. Con l’emanazione di questo decreto, di fatto è divenuto obbligatorio il possesso del certificato di rispondenza dell’impianto elettrico del proprio immobile. Tale certificato potrebbe essere necessario al notaio nel caso di una compra-vendita immobiliare. La richiesta di esibizione del certificato, può dunque essere fatta dal notaio al momento del rogito oppure dall’acquirente che ha il diritto di verificare la conformità dell’impianto stesso, pena l’annullamento del contratto. La dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico è corredata da due allegati, che riportano tutta una serie di verifiche e informazioni relative ai vari componenti dell’impianto da certificare.
Dichiarazione rispondenza impianto elettrico

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Dichiarazione: allegato 1

impianto elettricoIn questo documento, il tecnico dichiara di avere svolto verifiche e prove obbligatorie: visive e strumentali. Quelle visive, devono riscontrare la presenza degli apparecchi di sezionamento e di protezione per le sovracorrenti, la presenza di un apparecchio differenziale tarato per un intervento nominale non superiore a 30 mA e la presenza di dispositivi che proteggono dai contatti diretti o indiretti. Le prove strumentali, invece, riguardano la buona funzionalità delle apparecchiature sopra descritte, in particolare il grado di intervento del dispositivo differenziale. Inoltre, occorrono anche prove e verifiche, in funzione della rispondenza dell’impianto elettrico alle normative vigenti, per quegli impianti realizzati dal 13 marzo 1990 al 27 marzo del 2008. In questo caso sono sufficienti le verifiche visive, che riguardano la taratura degli apparecchi di protezione, la corretta posa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando, la facilità di accesso all’impianto per scopi manutentivi e la giusta identificazione dei conduttori in base al codice dei colori. Di seguito, poi, ci sono altre prove da mettere in atto: eventuali lesioni dei fili di protezione (PE) ed equipotenziali; la giusta portata di corrente elettrica e la verifica della caduta di tensione elettrica tra i punti collegati; il riconoscimento dei corto circuiti; l’appropriato isolamento dei fili di fase, neutro e protezione; il rilevamento e misura della resistenza di terra; la prova di polarità degli interruttori unipolari nei circuiti monofase; il controllo del ciclo delle fasi nei circuiti trifase.

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    Dichiarazione rispondenza impianto elettrico: Dichiarazione: allegato 2

    Il secondo allegato prevede uno schema dell’unifilare dell’impianto, dove sono presi in considerazione gli elementi più importanti dell’impianto stesso evidenziati con segni, codici e riferimenti specifici. Per ogni elemento dell’impianto, si devono riportare il nome, l’ubicazione, la matricola e altri dati peculiari. Ad esempio, per l’apparecchio di protezione automatica per i corto circuiti, devono essere riportati almeno la corrente e la tensione nominali e la capacità di interruzione, cioè la quantità di corrente che è in grado di interrompere nel caso di un corto circuito. Compilata la dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico, il tecnico deve firmare l’atto per la idoneità o inidoneità in cui versa l’impianto, con la controfirma per ricevuta da parte del committente.


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