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Fino a qualche anno fa, l'edificio era dichiarato "agibile" quando rispettava una parte delle norme tecniche (ad esempio quelle riguardanti i calcoli strutturali o l’igiene) e, al termine dei lavori, era rilasciato il certificato di "abitabilità" (solo nel caso degli immobili residenziali). Recentemente, invece, l’abitabilità di un edificio è confluita interamente nel certificato di agibilità.
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Il titolo abilitativo (o edilizio) è regolamentato da tre aspetti fondamentali: il primo è accordato dal permesso di costruire; il secondo, dalla dichiarazione certificata dell’inizio dei lavori e delle eventuali modifiche in corso d'opera; e in ultimo, da qualsiasi altro titolo abilitativo stabilito da leggi specifiche, a patto che gli interventi siano conformi alle leggi urbanistiche e in materia edile. Per ottenere l’approvazione di un progetto edilizio è indispensabile che un tecnico abilitato verifichi la conformità del progetto a determinati criteri, quali ad esempio: che l’immobile rispondi perfettamente ai requisiti previsti dal piano regolatore generale nel quale si riferisce il progetto, che siano rispettati gli indici di edificabilità, le distanze dalla strada, ecc…
Da come si evince, i concetti di "agibilità" e di "progetto approvato" sono indipendenti l'uno dall'altro e, per tale ragione, la sentenza del 24 agosto decreta giustamente che l'agibilità può essere rilasciata anche con difformità dal progetto approvato. E’ possibile, infatti, che un immobile rispetti contemporaneamente tutte le norme contemplate dall’Art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia e quelle urbanistico - edilizie. Può anche accadere, di contro, che un immobile sia realizzato in maniera differente da quella prevista dal progetto approvato, ma rispetti comunque le norme di sicurezza, igiene e contenimento del risparmio energetico. In questo caso si presenta l’esempio evidente per cui l’edificio è dichiarato agibile, ma non rispetta il progetto approvato.
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