La detrazione fiscale sul risparmio energetico è stata introdotta nel 2007 dopo essere stata approvata tramite la legge 296 del 27 dicembre 2006: all'inizio la percentuale detraibile era del 55%, ma il 6 giugno 2013 è stata innalzata al 65% attuale. Sono rimasti invariati i requisiti e le procedure d’installazione dei pannelli solari richiesti per poter accedere al beneficio: innanzitutto gli elementi devono avere una garanzia minima di 5 anni, che scende a 2 anni nel caso dei componenti elettrici. Tutte le parti dell'impianto devono essere a norma, così come le procedure di installazione. Il 65% è una detrazione dell'Irpef o dell’Ires, perciò funziona come un rimborso indiretto: in pratica si deduce dalle imposte il 65% dei costi dei lavori e delle prestazioni collegate a opera di professionisti. L'importo viene ripartito in dieci rate annuali e si calcola su una spesa finale massima di 92.307 euro: infatti si possono detrarre fino a 60.000 euro. È fondamentale che gli interventi riguardino un edificio già esistente anche se non è necessario che l'impianto di riscaldamento sia presente.
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Il conto termico è stato introdotto per la prima volta con il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 ed è stato attuato attraverso il decreto ministeriale del 28 dicembre 2012. La versione è stata migliorata e semplificata con un decreto interministeriale il 31 maggio 2016 e quindi adesso si parla di conto termico 2.0. In pratica si ottiene un contributo da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Ente GSE) per far fronte alle spese da sostenere per installare i pannelli solari sugli edifici già esistenti. In deroga possono accedere all'incentivo anche gli immobili in costruzione. I requisiti richiesti per l'erogazione del contributo sono contenuti all'interno del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016, Allegato 1. In ogni caso il conto termico non può superare il 65% delle spese per i lavori e per gli interventi professionali collegati: viene erogato in rate di importo uguale per due anni se la superficie dei pannelli non supera i 50 metri quadrati oppure in 5 anni se supera queste dimensioni ma è inferiore ai 2.500 metri quadrati.
La scelta tra il 65% e il conto termico deve essere fatta tenendo conto della situazione particolare così da poter determinare quale sia l'incentivo più conveniente per i contribuenti. Da un lato il conto termico prevede un limite ben preciso all'ammontare dei contributi, i requisiti sono più restrittivi e la procedura un po' più complessa; tuttavia bisogna tenere a mente che a volte si tratta di una soluzione obbligata. Infatti il 65% non è richiedibile dai soggetti che hanno un reddito minimo o nessun reddito oppure che hanno già usufruito di altre detrazioni. Inoltre il conto termico può valere anche per le nuove costruzioni e risulta più conveniente in quanto viene erogato in un arco di tempo più breve. Infatti il periodo di tempo massimo al cui interno viene ripartito il contributo è di soli 5 anni rispetto alle 10 rate annuali della detrazione Irpef del 65%.
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