permesso di costuire

Regole e Tasse

Termine per l'inizio lavori con permesso di costruire

Per gli interventi edilizi di rilievo occorre essere in possesso dell’autorizzazione del proprio Comune e rispettare il termine per l’inizio lavori con Permesso di Costruire.

di Redazione

08 giugno 2015

Il Permesso di Costruire: che cos’è

Quando si procede a un intervento edilizio, sia nuovo che di ristrutturazione, bisogna attenersi a quanto disposto dal Testo Unico per l’edilizia (d.p.r. n. 380/01) nel quale si regolamenta, tra le altre cose, gli interventi edilizi sul territorio. Uno di questi è proprio il Permesso di Costruire che, sostanzialmente, è un'autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Comune sul territorio del quale si andranno ad eseguire i lavori, che autorizza interventi edilizi di un certo rilievo. Sul Permesso di Costruire sono i termini di inizio e di fine dei lavori. Per ottenere il Permesso di Costruire è necessario rivolgersi ad un professionista autorizzato, in grado di verificare se l’intervento che si desidera realizzare è possibile e capace di rispettare i regolamenti urbanistici ed edilizi. Il professionista abilitato, inoltre, si occuperà di predisporre il progetto e tutta la documentazione necessaria per il rilascio delle autorizzazioni.

Termine per l’inizio lavori

Nello specifico, come stabilisce il comma 2, art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 il termine per l'inizio dei lavori non deve essere superiore a dodici mesi dal rilascio dell’autorizzazione ai lavori, mentre quello di fine, cioè quando l'opera deve essere completata, non deve superare i trentasei mesi dall'inizio dei lavori. La data di inizio dei lavori è quindi indicata su quel documento che prende il nome di Comunicazione di inizio lavori, da consegnare all’Ufficio tecnico del Comune e che attesta l’effettivo inizio dei lavori in cantiere. Questa data viene presentata sull’apposito documento dal titolare del Permesso di Costruire e sottoscritta dal Direttore dei Lavori dell’impresa edile in regola per svolgere effettivamente i lavori. Le comunicazioni di inizio e termine lavori devono essere comunicate, sui moduli appositi, dal Titolare del Permesso di Costruire, prima dell’inizio effettivo dei lavori. Nella comunicazione, oltre al nominativo del titolare del permesso, bisogna riportare anche quelli del direttore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione delle opere e del costruttore. L’inadempienza di queste norme comporta la richiesta da parte del responsabile territoriale dell’intervento delle forze dell’ordine e le relative sanzioni annesse a questo tipo di violazioni.

Quando è l’inizio dei lavori?

Quando si iniziano i lavori? Su questo dato ci sono interpretazioni discordanti. Infatti c’è chi intende l’inizio dei lavori come il primo giorno in cui gli operai iniziano a lavorare sul luogo interessato; altri, invece, quando le opere che si intendono realizzare hanno chiari e visibili elementi di nuova costruzione (come ad esempio le fondamenta di un nuovo edificio). A chiarire la questione e risolvere le dispute e le divergenti interpretazioni è intervenuto il Tar della Toscana con la sentenza 1515/2014, secondo la quale per considerare valida ed effettiva la data di inizio lavori, si necessita che emerga un serio intento costruttivo atto a dimostrare strutturalmente che si sta procedendo alla realizzazione dell’opera. Non tutti i lavori, però, richiedono il Permesso di Costruire; il Testo Unico dell’Edilizia riporta, come lavori soggetti al rilascio del Permesso di Costruire, quelli relativi agli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e quelli di ristrutturazione che modifichino in tutto o in parte il complesso edilizio, rendendolo parzialmente o totalmente diverso.

Quando il tempo non basta

Capita sovente che, per molteplici motivi, non sempre imputabili a chi ha richiesto il Permesso di Costruire, i tempi preventivati per la realizzazione dei lavori, quindi sia inizio che fine, non siano sufficienti e si è impossibilitati a rispettarli. Quando le cause di tali ritardi e di mancato rispetto delle date indicate sul Permesso di Costruire sono motivate da cause esterne alla volontà e alla possibilità del titolare dell’autorizzazione, la legge (articolo 15, comma 2) stabilisce che i termini di inizio e di fine lavori possono essere prorogati. Tale proroga può essere concessa dopo presentazione di apposita domanda, che deve essere inoltrata, ovviamente, prima della scadenza della data di fine dei lavori. Successivamente a tale richiesta l’Ufficio tecnico del Comune provvederà ad accordare un provvedimento motivato di proroga. Dallo scorso anno, con il Decreto Sblocca Italia (Decreto 133/2014), sono state ampliate le motivazioni per le richieste di proroga, implementando tra queste anche quelle relative a cause imputabili all’amministrazione o all’autorità giudiziaria rivelatesi infondate. Quando, nonostante le proroghe, i termini di inizio e fine lavori non vengono rispettati, bisogna procedere alla richiesta di un nuovo Permesso di Costruire, con il calcolo dei contributi di costruzione da versare e il successivo rilascio delle nuove date di inizio e fine lavori.

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Domande frequenti

  • Qual è il termine massimo per iniziare i lavori dopo aver ottenuto il Permesso di Costruire?
    Secondo l'articolo 15 del DPR 380/2001, il termine per l'inizio dei lavori non può superare i dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione edilizia. È fondamentale presentare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) all'Ufficio Tecnico del Comune prima che inizi qualsiasi attività in cantiere. La mancata osservanza di questa scadenza comporta la decadenza del titolo abilitativo e possibili sanzioni amministrative. Pertanto, il proprietario deve assicurarsi che i lavori abbiano effettivamente inizio entro questo periodo, altrimenti dovrà richiedere una proroga o, in sua assenza, un nuovo permesso.
  • Come si definisce giuridicamente l'inizio effettivo dei lavori edilizi?
    L'avvio dei lavori non coincide semplicemente con la presenza degli operai in cantiere, ma richiede un 'serio intento costruttivo'. Secondo la giurisprudenza consolidata, inclusa la sentenza del TAR della Toscana n. 1515/2014, l'inizio è valido solo quando emergono evidenti segni fisici della nuova costruzione, come lo scavo per le fondamenta o la posa delle strutture portanti. La Comunicazione di Inizio Lavori va firmata dal titolare del permesso e dal Direttore dei Lavori, attestando che l'intervento è realmente partito e non solo pianificato.
  • È possibile richiedere una proroga dei termini per l'inizio o la fine dei lavori?
    Sì, il Decreto Sblocca Italia (D.L. 133/2014) ha ampliato le ipotesi di proroga. I termini di inizio (12 mesi) e fine (36 mesi dall'inizio) possono essere prolungati se il ritardo è dovuto a cause esterne alla volontà del titolare, incluse quelle imputabili all'amministrazione comunale o a provvedimenti giudiziari infondati. La domanda di proroga deve essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune *prima* della scadenza del termine originario. L'amministrazione valuterà la richiesta e rilascerà un provvedimento motivato, evitando la decadenza del permesso.
  • Cosa succede se scadono i termini senza aver iniziato i lavori e senza aver chiesto la proroga?
    In caso di decorso del termine di 12 mesi senza inizio lavori né richiesta di proroga, il Permesso di Costruire decade automaticamente. Per procedere con l'intervento edilizio, sarà necessario presentare una nuova istanza di Permesso di Costruire. Questo comporta non solo la ripresentazione della documentazione progettuale, ma anche il pagamento integrale dei nuovi contributi di costruzione dovuti al Comune. Inoltre, l'esecuzione di lavori senza titolo valido espone il proprietario a sanzioni penali e amministrative, nonché all'eventuale ordine di demolizione delle opere realizzate.

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