La stipula di un contratto di locazione di durata superiore a trenta giorni comporta l'obbligo di registrazione del contratto stesso all'Agenzia delle Entrate, nonché il pagamento dell'imposta di registro, il cui importo è commisurato al valore del contratto, e varia anche a seconda del tipo di immobile locato. La registrazione può essere effettuata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, per via telematica o tramite intermediario (commercialista, agente immobiliare, ecc.). Contestualmente, è dovuta l' imposta di registro, il cui ammontare è pari al 2% del canone annuo, da moltiplicare per il numero di anni di durata del contratto, per i fabbricati ad uso abitativo. Per i contratti di locazione riguardanti immobili situati in comuni ad elevata tensione abitativa, l'imposta di registro deve essere calcolata sul 70% del canone annuo concordato. In ogni caso, il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
EISL, Doccetta a mano per lavandino - DX25 Prezzo: in offerta su Amazon a: 18,47€ (Risparmi 1,48€) |
La registrazione del contratto di locazione, che ricordiamo è obbligatoria per ogni contratto che comporti la locazione di un immobile per un tempo superiore ai 30 giorni, comporta il versamento oltre che dell'imposta di registro anche dell'imposta di bollo. In tal caso, l'ammontare dell'imposta non è commisurata al canone o alla tipologia di immobile ma alla lunghezza del contratto che si intende registrare. La normativa vigente stabilisce infatti che l'imposta di bollo da versare è pari a 16 euro per ogni 4 pagine del contratto registrato, o più precisamente per ogni 4 "facciate", o comunque ogni 100 righe. Nel caso in cui la registrazione del contratto avvenga per via telematica, il versamento dell'imposta di bollo, così come pure il versamento dell'imposta di registro, avvengono tramite addebito su conto corrente. A tal fine, infatti, nella fase finale della procedura di registrazione, il sistema richiede l'inserimento delle coordinate bancarie utili a tal fine. Entrambe le parti rispondono in solido in caso di mancato o errato versamento delle due imposte.
Le persone fisiche che decidono di locare un immobile, purchè ciò non venga fatto nell'esercizio di un'attività di impresa, di arti o professioni, può decidere di optare per la cosiddetta cedolare secca, ovvero un regime facoltativo che comporta il pagamento di un'unica imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, pari al 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. In tal caso, non è dovuta né l'imposta di registro né l'imposta di bollo, pertanto il locatore e il conduttore risultano esonerati da tale adempimento fiscale. Esiste però un'eccezione: l'imposta di registro è ugualmente dovuta, anche in caso di opzione della cedolare secca, in caso di cessione del contratto di locazione.
Il locatore che decida di optare per il regime della cedolare secca dovrà darne tempestiva notizia al conduttore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e non potrà attuare alcun aumento del canone di locazione.
COMMENTI SULL' ARTICOLO