Il prezzo di acquisto ovviamente varia a seconda della prospettiva di vita del venditore ed è stabilito nel momento della stipulazione del contratto. Quindi un vantaggio evidente per l'acquirente, è costituito dalla concreta possibilità di vedere incrementare il valore dell'immobile nelle more della scadenza del contratto grazie all'andamento positivo del mercato immobiliare. In particolare il prezzo viene determinato da un coefficiente, espresso a livello ministeriale sulla base di indici tabellari che subiscono costanti variazioni in base, in primis alle aspettative di vita esistenti nel nostro pease e poi anche al tasso di interesse legale in vigore. In definitiva la variazione interessa principalmente l'età del soggetto usufruttuario ed il valore risultante viene applicato poi al valore dell'immobile, generalmente a seguito di accurata perizia. Le parti rimangono comunque libere di contrattare a propria discrezione il prezzo definitivo.
Altra questione è invece la ripartizione delle spese di manutenzione dell'immobile che sono anch'esse soggette alla libera contrattazione dell'accordo delle parti. La disciplina degli artt. 981 c.c. e seguenti tuttavia prevede che sia l'usufruttuario ad adempiere agli oneri di ordinaria amministrazione, i quali comprendono tra l'altro le spese di manutenzione non straordinaria poichè se tali non fossero sarebbero invece di competenza del nudo proprietario. A titolo esemplificativo, sono straordinarie le spese destinate a interventi strutturali sull'immobile. L'art. 1008 c.c. invece chiarisce in capo a chi spettano gli oneri corrispondenti ai canoni annuali di manutenzione, come possono essere le imposte, le rendite fondiaria o altri pesi gravanti a vario titolo sul bene, ebbene questi sono dovuti dall'usufruttuario in forza del suo diritto di godimento.
Stante alcune delle peculiarità dell'accordo contrattuale descritto, si evince come lo stesso sia soggetto a numerosi vincoli che ne possono rendere estremamente variabile il contenuto. Sul come l'istituto di credito si rapporti a questa situazione di fatto, si proverà in questa sede a fare chiarezza. Innanzitutto le banche in forza della variabilità dell'accordo, richiedono garanzie crescenti con l'aumentare del rischio di solvibilità. Rischio che mentre nella classica vendita immobiliare è garantito dalla possibilità di rivalersi costituendo un'ipoteca, non trova qui invece riscontro, essendo necessario il possesso congiunto alla proprietà dell'immobile per accedere alla garanzia ipotecaria. Proprio per ovviare a questo inconveniente, le banche sono disposte a concedere il mutuo per l'acquisto di nuda proprietà, solo a condizione che il venditore usufruttuario sia disposto a partecipare all'operazione finanziaria in qualità di terzo garante/datore di ipoteca. In questo caso la solvibilità viene garantita e la banca non osta alcun impedimento all'erogazione del mutuo richiesto.
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