Ariete 4146 XVapor Deluxe - Pulitore a vapore mobile, 5 bar, Vano portaccessori integrato, Autonomia fino a 55', Cavo 6 m, Bianco Prezzo: in offerta su Amazon a: 61,99€ |
L'articolo 1102 c.c. conferisce ad ogni condomino la facoltà di mettere in pratica il miglior impiego dei beni comuni dell'edificio, a condizione che l'utilizzo sia compatibile con i diritti altrui. In ogni caso occorre trovare il giusto equilibrio. Gli articoli 1102 e 1122 del Codice Civile stabiliscono che, in un condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare le facciate dell'immobile, in corrispondenza ai propri appartamenti, per creare nuove aperture verso aree in comune. Tali aperture possono essere finestre chiamate: luci, se fanno passare luce ed aria ma non permettono di affacciarsi; vedute, se consentono di affacciarsi e guardare frontalmente, di lato o obliquamente. Sono aperture anche le varie tipologie di porte. Questi interventi sulla facciata possono consistere nell'ingrandire o spostare una finestra, nell'aprirne una nuova o nel trasformare una veduta in balcone.
FELICILII Pratico Videocitofono Campanello Visione Notturna Impermeabile Videocitofono One-to-One Videocitofono Videocitofono IP Prezzo: in offerta su Amazon a: 163,71€ |
Il proprietario può quindi attuare delle modifiche della cosa comune a proprie spese. In alcuni casi è comunque necessario l'assenso dell'Amministrazione Comunale. Un condomino ha la facoltà di realizzare un'apertura sul muro perimetrale che dà sul pozzo luce (chiostrina) o sul cortile senza che ciò sia considerati lesivo nei confronti di chi risiede di fronte. Si tratta infatti di un utilizzo più intenso di una parte comune. La nuova finestra deve però avere le medesime caratteristiche delle altre della facciata per non modificare il decoro dell'architettura dell'immobile. Aprire una finestra che dia sul cortile o chiostrina non ne altera la destinazione d'uso perché la funzione della facciata è anche dare luce. Inoltre il muro perimetrale resta uguale con o senza la realizzazione di una nuova apertura. Se invece l'apertura si verifica non verso una zona comune ma su proprietà privata, come un edificio diverso, si applicano altre normative.
Ai sensi dell'art. 1122 c.c. ogni condomino, inoltre, non può effettuare lavori nella proprietà privata se questi arrecano danno a quella comune. Sono illecite anche le opere esterne che cambiano l'estetica e la'architettura della facciata se vietate espressamente dal regolamento di condominio. Tutte le aperture e modifiche apportate alla facciata dovranno rispettare le distanza previste dalla legge, specifiche normative contrattuali e comunali ed anche vincoli definiti dalle Belle Arti. Non è ammesso aprire porte che mettono in comunicazione proprietà diverse appartenenti a due condomini distinti perché possono determinare alterazione della stabilità dell'immobile. È invece ammesso aprire una porta-finestra sul lastrico di copertura solare che non modifica né la destinazione né la consistenza materiale della parte comune. Non è lecito abbattere un muro perimetrale in cemento armato perché indebolirebbe la struttura della costruzione agendo su suolo e fondamenta.
COMMENTI SULL' ARTICOLO