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Tra i tanti adempimenti che riguardano gli immobili si ritrova anche il cosiddetto DOCFA. Tale nominativo rappresenta una sigla che sta per Documenti Catasto Fabbricati. Si tratta di un software concesso in uso gratuito esclusivamente ad architetti, geometri, ingegneri e figure professionali simili. Per cosa viene utilizzato? L'utilizzo del DOCFA e la sua successiva presentazione avviene per compilare diverse tipologie di documenti catastali e per presentare il modulo di Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tramite questo, in modo completamente informatizzato, viene dichiarato al Catasto che un immobile ha subìto delle variazioni catastali oppure che deve essere accatastato se di nuova costruzione. Tale discorso viene utile anche per le cosiddette unità afferenti, ovvero quelle costruzioni che pur facendo parte di un immobile sono originariamente sfuggite al Catasto e, quindi, necessitano di essere accatastate (medesima procedura delle nuove costruzioni).
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Ma chi redige il DOCFA? E in quali circostanze questo è obbligatorio? Va detto, innanzitutto, che redigere il DOCFA spetta a tutti i tecnici che possono avere accesso alla lavorazione delle planimetrie degli immobili. Questi sono geometri, architetti, ingegneri e figure professionali simili. Esso deve essere composto di diverse parti, quali il modello D1, il modello 1NB o 2NB parte prima e il modello 1NB e 2 NB parte seconda.
Una volta redatto il DOCFA, ad ogni unità immobiliare vengono attribuite informazioni di importanza rilevante, quali categoria catastale, classe, consistenza e rendita catastale (determinata da impianti e finiture presenti).La redazione del DOCFA da parte di un tecnico abilitato è un'operazione obbligatoria in differenti casi. Tra questi, ad esempio, la divisione di un'unità immobiliare in più unità tra loro indipendenti (ciascuna andrà trattata in maniera separatamente dalle altre), la fusione di due o più unità in un solo immobile, l'aumento di volumetria (qualora sia modificata la sagoma in pianta). In quest'ultimo caso si parlerà di ampliamento.Se quelli già citati sono i casi principali per i quali si richiede il DOCFA, ve ne sono anche altri. Innanzitutto la demolizione totale e quella parziale. Seguono la modifica della distribuzione degli spazi interni (a patto che l'unità immobiliare non muti nel suo perimetro) e la ristrutturazione (quando questa migliori la qualità dell'immobile).
Ci sono, infine, altri casi particolari. Il primo è quello in cui la planimetria dell'immobile risulti mancante a causa della mancata presentazione originaria o dello smarrimento dei fascicoli da parte degli uffici. Il secondo caso riguarda le unità afferenti di nuova costruzione sopraelevate (al di sopra di uno esistente). Infine, riguarda le unità afferenti costruite su aree di corte (sopra un bene comune non censibile, come il giardino).Il DOCFA va presentato obbligatoriamente entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
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