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Come detto in precedenza, il proprietario agirà in modalità differente nel caso in cui si trovi di fronte a molestie di fatto piuttosto che di diritto. In particolare, ci si è soffermati a valutare le conseguenze e le misure da adottare nel caso si manifestino atti molesti arrecati da terze persone, che potrebbero in qualche modo compromettere un corretto rapporto contrattuale tra l'affittuario e l'affittuante. Nello specifico, una molestia di diritto avviene quando gli affittuari contestano le decisioni o ciò che è in potere del conduttore, senza alcun diritto o ragione effettiva per farlo. La protesta dei terzi deve però essere grave ed infamante, non può essere considerata certamente molestia il semplice dissenso o contestazione pacifica e civile. Il confine è quindi abbastanza netto. Le molestie di fatto invece sono prive di ogni possibile interpretazione. Non si tratta di una pretesa che rientra nell'ambito giuridico, ma di vere e proprie azioni concrete. Le terze persone, in questo caso, arrecano danni quantificabili al locatore, con la messa in atto di un concreto impedimento o con azioni di carattere ostativo. Tali azioni sono dunque illecite e punibili. In virtù di ciò, il conduttore ha il pieno diritto di rivolgersi alle Autorità preposte, che prenderanno i dovuti accorgimenti per le terze persone citate in giudizio. Tra le molestie di fatto rientrano anche i danni economici e strutturali che provengono dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento degli affittuari in questione. Si sa molto bene quanto danno arreca una infiltrazione d'acqua, tra muffa e deformazioni di pareti e soffitti; danni che ovviamente comportano un costo non indifferente per le riparazioni da effettuare. Se l'infiltrazione è causata da terzi per loro diretta responsabilità, il locatario ha dunque il pieno diritto di richiedere loro il completo risarcimento dei danni provocati. Nel caso in cui invece le infiltrazioni derivino da una struttura fatiscente o da guasti all'impianto centrale della palazzina, è compito del proprietario rimediare sia economicamente che con adeguate opere risolutive perché gli inquilini possano godere delle condizioni adeguate. La natura del danno, in caso di contestazione, è dimostrabile inequivocabilmente da una ditta esperta nel settore, che fornirà il relativo rapporto derivante dal sopralluogo.
Il conduttore non può dunque agire verso terzi se l'infiltrazione o il danno deriva dall'immobile stesso.
Dal momento che le riparazioni necessarie comportano disagi sia per gli inquilini che per il conduttore stesso, quest'ultimo può rivolgersi al proprietario dell'immobile per il risarcimento del danno complessivo, in quanto viene meno il pieno godimento delle abitazioni interessate. In seguito a una serie di sentenze del Tribunale genovese, sembra addirittura che tali misure siano facoltative e non effettive per una sorta di tutela del conduttore. In realtà, non è ben chiaro il motivo per il quale il conduttore non abbia la facoltà di accordarsi con i soggetti terzi arrecanti il danno in essere, anche ricevendo una somma minore. La cifra potrebbe essere concordata da ambedue le parti, in via indiretta e comunque legale a tutti gli effetti. Questa soluzione si rivela efficace anche perché immediata. Un vantaggio notevole se consideriamo la necessità assoluta di intervenire tempestivamente nel caso di danni provocati dalle infiltrazioni. In altre parole, non si capisce come mai il conduttore non possa intervenire e rivolgersi in via diretta al terzo che ha causato il danno e la relativa diminuzione del godimento dell'appartamento o dell'immobile stesso.
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