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Il decreto legislativo 23 dicembre 2013, diventato ufficialmente legge il 21 febbraio 2014, ha apportato novità relative a dotazione, allegazione o consegna dell'APE. In particolare, è prevista allegazione, consegna ed informativa, fatta eccezione per i casi in cui vengano stipulati atti di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile. Esiste l'obbligo di consegna e informativa per tutti i nuovi contratti di locazione dell'unità abitativa o di parti di essa, mentre è richiesta la sola allegazione per i contratti di nuova locazione riguardanti edifici interi, escludendo dall'obbligo le locazioni di singole unità immobiliari o parti di esse.
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Sono ricadenti nell'obbligo di dotazione dell'APE, in generale, tutti gli edifici e gli immobili che comportano consumo energetico. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha, tuttavia, precisato alcune differenze che è opportuno conoscere per sapere come agire nel momento in cui si deve richiedere o redigere una certificazione energetica APE.
Fatta questa premessa, occorre capire come bisogna comportarsi, di fronte alla legge in continua evoluzione e variazione, nel caso di donazione. Stiamo parlando del trasferimento di immobili da soggetto a soggetto a titolo gratuito, di donazione, appunto. Di questa possibilità la legge sembra tacere, motivo per cui si deduce che sia prevista la presentazione del certificato APE donazione, ma non la sua allegazione, obbligatoria esclusivamente per i casi sopra citati. Questa clausola, in termini più semplici, vuol dire che, all'atto della donazione, il proprietario è obbligato a fornire in dotazione l'attestazione energetica APE, coerentemente con il principio per cui qualsiasi edificio redidenziale o commerciale, quando viene vissuto e utilizzato dagli utenti, comporta un consumo di energia elettrica. Non è necessariamente tenuto, invece, ad allegarlo in via ufficiale ai documenti che comprovano il passaggio di proprietà.
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