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Chiaramente, la compilazione dell'anagrafe condominiale è una tantum però sarà necessario, da parte dei condomini, la massima collaborazione con l'amministratore di condominio. Necessari sono infatti gli aggiornamenti in casi di modifiche dei parametri precedentemente esposti e per le quali è necessaria l'assoluta lealtà dei condomini. Come specificato chiaramente dalla legge, le variazioni di dati contenuti nell'anagrafe condominiale devono essere comunicate all'amministratore entro sessanta giorni dalla variazione stessa. Si fa perciò riferimento all'onestà di ogni condomino, ma nel caso in cui essa manchi sono comunque previste delle conseguenze.
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Qualora non vi fosse la collaborazione leale del condomino (articolo 1130 n°6 c.c.) oppure se le comunicazioni fossero incomplete, l'amministratore deve chiedere quanto necessario alla corretta tenuta dell'anagrafe condominiale tramite lettera raccomandata. Se dopo trenta giorni non vi fosse ancora collaborazione del condomino allora l'amministratore di condominio può procedere all'acquisizione di informazioni necessarie ed addebitare il costo al condomino inerte. Per capire a quale costo ci si riferisce, è importante chiarire che si parla di spese che l'amministratore dovrà sostenere per il corretto aggiornamento dell'anagrafe condominiale, vista e considerata la negligenza del condomino. L'amministratore infatti, per procedere all'aggiornamento dell'anagrafe condominiale dovrà affrontare dei costi, quali il certificato catastale e quello anagrafico. Inoltre, l'amministratore può pretendere solo le cosiddette spese vive senza aggiungere alcun compenso che vada a suo favore. Il reperimento delle informazioni, come definito dalla legge, spetta all'amministratore di condominio e, se non vi è specifico riferimento a compenso per tale attività, va inserito nel compenso pattuito.
L'amministratore può dunque ottenere un compenso ulteriore per l'attività inerente la tenuta del registro di anagrafe condominiale solo se precedentemente pattuito al momento della nomina. In caso contrario potrà recuperare solo le spese sostenute per tale adempimento, nel caso in cui manchi del tutto la collaborazione da parte di uno o più condomini. E' importante richiamare l'attenzione anche sul rendiconto di gestione approvato dall'assemblea: infatti, se inserite in questo documento, l'amministratore potrà richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come previsto dalla legge. Tutto ovviamente, come detto, deve essere supportato da precedenti decisioni concordate in assemblea da parte dei condomini. Può anche succedere che le intenzioni dell'amministratore siano di recuperare le somme prima di questo avvenimento. In tal caso, l'amministratore potrebbe comunque richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo purché sia in possesso di prove scritte della presenza di un credito. Si può perciò far riferimento alle spese necessarie per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale o anche il compenso supplementare, qualora sia stato approvato dall'assemblea al momento della nomina.
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