La segnalazione dell’abuso edilizio durante l’acquisto dell’immobile all’asta è un fattore fondamentale in quanto, i partecipatori all'asta devono conoscere ogni dettaglio degli immobili, e inoltre perchè ad esso deve succedere la redazione di una sanatoria (solo se l'edificio può essere sanato in seguito alla redazione della documentazione necessaria). Tutto inizia con la pratica di una perizia ad opera di un consulente tecnico di fiducia (ingegnere, geometra, architetto) che ha il compito di indicare la presenza di eventuali abusi edilizi, se essi si possono sanare e a quanto ammonta. Tutte queste informazioni devono essere riportate nel bando di vendita con lo scopo di costruire tutta la situazione urbanistica dell’immobile in vendita. Nel momento in cui non si riporta l’abuso edilizio, il bando di vendita deve essere annullato perchè i partecipanti non sono stati messi a conoscenza di questa situazione; mentre se è presente, si riportano le possibilità di sanarlo o no. Come già affermato in precedenza, l'abuso edilizio è una conseguenza che ha portato alla costruzione di un immobile senza avere in possesso il documento di permesso a costruire o quello d'inizio dei lavori. Questo può portare a delle sanzioni pecuniarie o no e più o meno gravi in quanto non si stanno rispettando le norme del testo unico in materia di costruzione edilizia.
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In seguito all’acquisto all’asta e all’attuazione della sanatoria per abusi edilizi, l’acquirente dell’immobile deve portare a termine la domanda della sanabilità entro centoventi giorni circa dal momento dell’aggiudicazione dello stesso. La presentazione di questo documento avviene presso un ufficio tecnico di fiducia, il quale tiene conto di redigere, assieme all’ufficio del comune dove si trova l'immobile soggetto a sanatoria, la documentazione necessaria per la conclusione della pratica.
Se in seguito all’acquisto all’asta la sanatoria per abusi edilizi non è attuabile, il soggetto è costretto a vendere forzatamente l’immobile. In altre parole, colui che ha vinto il bando di gara per l’aggiudicazione di un immobile è obbligato a ripristinare "lo stato dei luoghi". Questo ripristino è detratto dalla stima dell’immobile giacché l’acquirente non ha causato l’abuso edilizio e quindi non è tenuto a subire costo alcuno durante il ripristino dei luoghi. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie sono tutte a carico del soggetto autore dell’abuso stesso. Se ad esempio l’immobile non detiene il permesso a costruire e non può essere sanato, quello su cui la situazione grava è l’acquirente perché successivamente alla demolizione forzata potrà godere solo ed esclusivamente del terreno sul quale l’edificio era stato costruito. Tuttavia è possibile incorrere in casi particolari i quali non permettono la sanabilità della casa ma neanche la demolizione. A questo caso appartengono gli abusi in riferimento a "usi residenziali" e ad altri usi. Nel primo caso si attua una sanzione pecuniaria pari al doppio del prezzo che ha portato all’abuso. Nel secondo caso la sanzione è uguale al doppio del valore deciso dall’Agenzia del Territorio, meglio noto come valore venale.
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