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Costruire una casa o un edificio senza barriere architettoniche è determinante, in termini di accessibilità e visitabilità, per la qualità di vita dei suoi abitanti e degli altri fruitori.
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La normativa nazionale di riferimento è data prioritariamente dalla Legge 13/89. Lo spirito e la finalità della legge è interamente volto all’adozione di criteri atti ad evitare l’insorgere di barriere architettoniche, e deve essere applicata sia in fase di progettazione che in quella di costruzione. L’obbligo si estende anche agli edifici costruiti in data precedente a tale normativa, ed impone l’adeguamento alle linee guida in caso di ristrutturazione.
In particolare il D.M. 236/89, elenca nel dettaglio i parametri tecnici e dimensionali necessari per il rispetto degli standard qualitativi, differenziandoli per ogni tipologia di spazio e di edificio. Il decreto individua elementi quali le dimensioni delle porte, degli spazi adibiti al movimento e degli ascensori. Stabilisce anche i requisiti fondamentali per i servizi igienici, le caratteristiche delle scale e la pendenza delle rampe. Inoltre elenca le diverse casistiche e ne definisce le necessità.L’art. 32 della Legge 41/86 e l’art. 24 c.9 della Legge 104/92 ha predisposto i cosiddetti P.E.B.A., Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumenti atti ad individuare le situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo, sia dentro gli edifici che negli spazi pubblici. I P.E.B.A. intervengono in fase preliminare al progetto di costruzione vero e proprio. La loro funzione è quella di prevedere in anticipo gli inconvenienti derivanti dall’insorgere di eventuali barriere architettoniche, onde predisporre i servizi più adatti a realizzare un ambiente accessibile e vivibile ad ogni persona, anche svantaggiata.Tra le varie agevolazioni è’ possibile fruire di una detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, per una spesa non superiore ai 96.000 euro.
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