Costruire una casa o un edificio senza barriere architettoniche è determinante, in termini di accessibilità e visitabilità, per la qualità di vita dei suoi abitanti e degli altri fruitori.
L’assenza di barriere architettoniche consente, anche alle persone di ridotta mobilità, di accedere alla casa in piena libertà e autonomia e di poter usufruire di spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle proprie funzioni.Un altro criterio fondamentale nella costruzione della casa è quello di adattabilità. Ciò significa che ogni area dell’edificio viene progettata e realizzata in modo tale da poter essere modificata facilmente ed a costi ragionevoli.Costruire una casa senza barriere architettoniche vuol dire rispettare criteri standard come la misura delle porte, compreso l’ingresso, di larghezza minima di 80 cm. e senza gradini. Gli spazi percorribili orizzontalmente devono essere larghi almeno 120 cm. e non devono avere scale. Se la casa ha più di un piano deve esserci un ascensore largo almeno 110 x 140 cm. e con tempi di apertura e chiusura che consentano l’ingresso di una sedia a rotelle o altro sussidio motorio per disabili. Infine i servizi igienici devono avere dimensioni minime di 165 x 180 cm.Le regioni e province italiane riconoscono ai portatori di handicap, o di menomazioni permanenti, un contributo economico a titolo di risarcimento, per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell’immobile di residenza, per un importo pari al 25% della spesa sostenuta fino ad un contributo massimo di 7.101,28 euro. In caso di riconosciuta impossibilità da parte del diretto interessato, la domanda di rimborso può essere presentata dai familiari o da chi ne esercita la tutela o potestà.La normativa nazionale di riferimento è data prioritariamente dalla Legge 13/89. Lo spirito e la finalità della legge è interamente volto all’adozione di criteri atti ad evitare l’insorgere di barriere architettoniche, e deve essere applicata sia in fase di progettazione che in quella di costruzione. L’obbligo si estende anche agli edifici costruiti in data precedente a tale normativa, ed impone l’adeguamento alle linee guida in caso di ristrutturazione.
In particolare il D.M. 236/89, elenca nel dettaglio i parametri tecnici e dimensionali necessari per il rispetto degli standard qualitativi, differenziandoli per ogni tipologia di spazio e di edificio. Il decreto individua elementi quali le dimensioni delle porte, degli spazi adibiti al movimento e degli ascensori. Stabilisce anche i requisiti fondamentali per i servizi igienici, le caratteristiche delle scale e la pendenza delle rampe. Inoltre elenca le diverse casistiche e ne definisce le necessità.L’art. 32 della Legge 41/86 e l’art. 24 c.9 della Legge 104/92 ha predisposto i cosiddetti P.E.B.A., Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumenti atti ad individuare le situazioni di impedimento, rischio ed ostacolo, sia dentro gli edifici che negli spazi pubblici. I P.E.B.A. intervengono in fase preliminare al progetto di costruzione vero e proprio. La loro funzione è quella di prevedere in anticipo gli inconvenienti derivanti dall’insorgere di eventuali barriere architettoniche, onde predisporre i servizi più adatti a realizzare un ambiente accessibile e vivibile ad ogni persona, anche svantaggiata.Tra le varie agevolazioni è’ possibile fruire di una detrazione Irpef del 50% per lavori di ristrutturazione, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche, per una spesa non superiore ai 96.000 euro.
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