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Per acquisire le abilità necessarie ad intraprendere la professione di installatore di pannelli fotovoltaici è indispensabile una specifica formazione.
La qualifica di installatore può essere conseguita tramite un diploma di laurea universitaria in materia tecnica specifica e tramite un diploma, o qualifica equipollente, conseguita al termine del secondo ciclo di una scuola statale secondaria, o di un istituto legalmente riconosciuto, con specializzazione nel settore di attività. Così dispone l'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, che concerne gli impianti di produzione di energia elettrica. Al diploma deve seguire un'esperienza pratica obbligatoria di minimo due anni consecutivi, effettuata alle dipendenze di una ditta specializzata nel settore fotovoltaico. In alternativa è riconosciuto anche un titolo o attestato, che certifichi il possesso dei requisiti richiesti per la professione, seguito da un inserimento lavorativo di minimo quattro anni.I corsi di formazione possono essere organizzati anche da enti accreditati, in genere valutati molto positivamente all’interno del proprio curriculum, anche se non possono rilasciare una qualifica ufficiale. Invece le Regioni, o altri enti istituzionali, organizzano corsi che rilasciano attestati di qualifica riconosciuti. Le Regioni indicono periodicamente appositi bandi per partecipare ai corsi di formazione, a cui è possibile accedere dal sito istituzionale.La frequenza di un corso fornisce nozioni approfondite sulle diverse tipologie di impianti e dei suoi componenti, la loro integrazione nelle strutture edilizie, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le problematiche connesse alla loro realizzazione, il montaggio elettrico e quello meccanico. Approfondisce le cognizioni tecniche sulle radiazioni solari e sull’energia prodotta, sui criteri di sicurezza, sulla protezione dalle scariche atmosferiche, sui moduli di inverter, sui quadri ed i cablaggi. Fornisce ampie informazioni sulla normativa concernente i sistemi fotovoltaici, sui programmi di incentivazione e le agevolazioni, sugli aspetti relativi alla sicurezza durante la posa in opera e le disposizioni di legge in merito.Il D.M. 22 gennaio 2008 considera valido il possesso dei requisiti anche per coloro che hanno svolto un’attività di collaborazione tecnica continuativa, per sei anni di seguito, presso imprese abilitate nel settore del fotovoltaico.
Dal 1° agosto 2013, invece, i requisiti tecnico professionali devono rispettare i criteri previsti dal D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011, art. 15 comma 2, secondo i quali sia la frequenza del periodo di formazione, che il conseguimento del titolo professionale, avvengono nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri descritti nell’allegato 4 dello stesso decreto.Gli installatori che non rispondono a tali requisiti devono obbligatoriamente seguire dei corsi di qualifica per poter continuare la loro attività.In armonia a quanto disposto dall’allegato 4 del D.Lgs 28-2011, le Regioni e le Province autonome hanno attivato specifici programmi di formazione per gli operatori dei sistemi fotovoltaici. Programmi analoghi sono stati attivati a livello nazionale dall’ENEA con il quale sia le Regioni che le Provincie autonome possono stipulati ulteriori accordi formativi, in grado di soddisfare il conseguimento dei requisiti necessari richiesti.
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